COMUNE DI MONTEMARCIANO
Provincia di Ancona
Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi
PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI, ORGANIZZAZIONE
E SISTEMA GESTIONALE
Capo I
Norme generali d’organizzazione
Art. 1
Natura dell’atto
- Il presente regolamento disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’ente, in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità degli organi ed operatori agenti, ai sensi dell’art. 88 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 36-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in conformità allo Statuto Comunale
- L’adozione del presente regolamento, avviene altresì sulla base dei criteri generali di riferimento determinati dal Consiglio Comunale e riportati nello Statuto Comunale.
Art. 2
Oggetto
1. Nell’ambito regolamentare di cui all’articolo 1 sono ricomprese le disposizioni intese a:
a) attuare i principi e le disposizioni di legge, quali vigenti in tema di gestione ed organizzazione della pubblica amministrazione locale, laddove questi lo prevedano o lo consentano, anche ai sensi dell’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
b) completare ed integrare, ove ritenuto opportuno o necessario, la normativa di fonte statale o regionale, laddove questa risulti carente o parziale, nel rispetto dei limiti imposti alla espressione dell’autonomo potere regolamentare attribuito alle autonomie locali;
c) disciplinare le materie riservate o rimesse all’autonomo potere regolamentare delle amministrazioni locali;
d) normare aspetti, profili ed ambiti privi di apposita disciplina di livello primario, secondario o negoziale;
e) regolamentare contesti o singoli profili nell’esercizio di attività disciplinatoria di tipo successivo-sostitutivo ed occupativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli aspetti disciplinati dal presente regolamento sono soggetti al sistema di relazioni sindacali previsto e disciplinato dal vigente assetto normativo di fonte legale e contrattuale.
Art. 3
Principio di separazione dei poteri
- Il presente regolamento è formulato nella compiuta osservanza del principio di separazione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell’Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, riservati al livello tecnico, in attuazione di quanto disposto in articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e dei principi recati dall’articolo 14 del decreto medesimo, nonché, ancora, delle prescrizioni di cui all’articolo 107, 1° comma, del T.U.E.L.
- Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d’incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce principale criterio di riferimento per l’individuazione, in concreto, delle competenze medesime.
Art. 4
Conflitto di competenza
- Si produce conflitto di competenza tra organi gestionali dell’Amministrazione Comunale nelle ipotesi di pretesa competenza, da parte degli organi stessi, in ordine alla medesima materia o questione da trattarsi, ovvero nei casi di denegata competenza in relazione alla stessa materia o questione.
- Nelle predette ipotesi di conflitto positivo o negativo di competenza, la questione è rimessa, da uno degli organi interessati, ad apposito collegio dirimente, o da questo trattata d’ufficio, costituito dai seguenti componenti:
- il Segretario Generale, con funzioni di membro effettivo e Presidente del Collegio;
- il responsabile del servizio personale, con funzioni di membro effettivo;
- il responsabile dei servizi finanziari.
- Il collegio dirimente decide, con apposito atto da adottarsi entro quindici giorni dalla rimessione della questione di competenza alle proprie determinazioni, sentita la conferenza di coordinamento dei responsabili di settore.
- Il provvedimento decisorio della competenza è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dalla sua adozione ed è raccolto, previa delibera di giunta, in appendice al presente atto disciplinatorio, di cui costituisce parte ricognitoria a valenza regolamentare.
- Avverso il provvedimento dirimente, quale atto definitivo, sono esperibili gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale ed amministrativa.
Art. 5
Principi di Amministrazione
- L’attività dell’Amministrazione Comunale è informata a criteri di costante e preminente rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all’interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell’utenza tutta, perseguendo il conseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell’azione amministrativa, che di efficienza ed economicità dell’attività medesima, in puntuale attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.
- L’amministrazione comunale adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell’attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi istituzionalmente attribuiti alle autonomie locali o, comunque, a queste affidati.
Art. 6
Criteri di organizzazione
L’organizzazione dell’Amministrazione Comunale, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, è costantemente ispirata ai criteri rinvenibili nell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, quali di seguito elencati:
- funzionalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai piani di lavoro dell’Amministrazione Comunale, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all’atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;
- ampia flessibilità, a garanzia dei margini d’operatività necessari per l’assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte dei Responsabili delle strutture organizzative;
- omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
- interfunzionalità degli uffici;
- imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle Amministrazioni Pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea;
- responsabilizzazione e collaborazione del personale per il risultato dell’attività lavorativa;
- flessibilizzazione in genere nell’attribuzione agli uffici delle linee funzionali e nella gestione delle risorse umane;
- autonomia operativa nell’esercizio delle attribuzioni gestionali.
Art. 7
Tipologia generale degli atti di amministrazione
- L’attività amministrativa e privatistica dell’Ente, si esplica, in relazione alle diverse materie e ai differenti contesti funzionali, attraverso l’adozione di atti, a cura degli organi e dei soggetti competenti a norma del vigente ordinamento giuridico, rientranti nelle seguenti tipologie generali:
a) atti normativi regolamentari;
b) provvedimenti amministrativi di determinazione ed organizzazione della dotazione organica, delle strutture e delle attività;
c) provvedimenti amministrativi di gestione e di assolvimento dei compiti istituzionali ed amministrativi in genere;
d) determinazioni di organizzazione degli uffici;
e) determinazioni di gestione del personale;
f) altri atti disciplinatori, organizzativi e gestionali.
- Le determinazioni di organizzazione degli uffici e di gestione delle risorse umane, di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono adottate in ambito giuridico privatizzato governato da norme di relazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ed hanno, pertanto, natura paritetica; in tale contesto disciplinatorio, l’Amministrazione Comunale agisce con i poteri propri del privato datore di lavoro.
CAPO II
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
E DOTAZIONE ORGANICA
Art. 8
Assetto Organizzativo
- La struttura organizzativa del Comune è articolata in Settori , Servizi ed Uffici.
- L'articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze a vari livelli e per materie omogenee, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie partizioni dell'Ente.
- La definizione dell’articolazione della struttura organizzativa, e delle sue variazioni, è approvata dalla Giunta comunale, sentito il Segretario Generale ,il Direttore Generale se nominato ed i Responsabili dei settori.
Art. 9
I Settori
1. I settori, articolazioni di primo livello, costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione dell'Ente, alle quali sono affidate funzioni ed attività fra loro omogenee, che esercitano con autonomia operativa e gestionale, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale. Ad essi vengono assegnate risorse umane adeguate per competenza e professionalità.
2.Il settore è in particolare il punto di riferimento organizzativo per:
- la gestione in forma integrata o autonoma di funzioni finali o strumentali;
- la verifica e la valutazione dei risultati degli interventi;
- l’elaborazione di programmi operativi di attività e piani di lavori (anche ai fini di gestione degli istituti di incentivazione della produttività);
- le interazioni tra momento politico e apparato tecnico professionale;
- la definizione di budget economici e sistemi di controllo di gestione settoriali.
Art. 10
Servizi ed Uffici
- I Servizi e gli Uffici, articolazioni di livello inferiore, costituiscono le strutture eventuali di minore dimensione nelle quali può essere suddiviso un Settore, caratterizzate da specifica competenza per materie e prodotti in ambiti più strettamente omogenei, nonché da un minore grado di autonomia operativa da esercitare nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile del Settore.
Art. 11
Unita’ Di Progetto
- Con deliberazione di Giunta Comunale possono essere istituite le Unità di Progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, per la realizzazione di specifici progetti, su proposta del Segretario Generale o del Direttore Generale o del Responsabile di Settore.
- Per tali Unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione.
Art. 12
Uffici In Posizione Di Staff
- Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere costituiti uffici in posizione di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura.
- Alle dirette dipendenze del Segretario Generale o del Direttore Generale se nominato, può essere istituito, in posizione di staff, l’ufficio "organizzazione" per lo svolgimento di attività di supporto e di consulenza per l’adozione delle misure organizzative più idonee, al fine di realizzare gli obiettivi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di conseguire i più alti livelli di produttività.
Art. 13
Uffici posti alle dipendenze degli organi politici
- Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere costituiti Uffici, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per coadiuvare tali organi nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.
- Tali uffici, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura, potranno essere costituiti da un numero massimo di due unità di personale.
- A tali Uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune, personale esterno la cui collaborazione viene garantita a titolo gratuito nonché, collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato. In tal caso il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato a quello previsto, per analoghe qualifiche, dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali, senza possibilità di corrispondere indennità aggiuntive.
- I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto del possesso di titoli di studio ed eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni.
5. Ai responsabili di tali Uffici potrà essere attribuita esclusivamente la gestione finanziaria delle sole spese di rappresentanza o per partecipazioni a convegni o incontri similari del Sindaco o degli Assessori.
Art. 14
Dotazione Organica
- La dotazione organica del Comune consiste nell’elenco complessivo dei posti di ruolo previsti, a tempo pieno o a tempo parziale, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore.
- L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta comunale, sentito il Segretario Generale o il Direttore Generale se nominato, nel rispetto delle compatibilità economiche e previa informazione preventiva alle rappresentanze sindacali
Art. 15
Inquadramento
- I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le previsioni della dotazione organica.
- L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell’organizzazione del Comune, né tantomeno l’automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura, ovvero una posizione gerarchicamente sovraordinata.
Art. 16
Gestione dinamica della dotazione organica
- Il personale dipendente è funzionalmente assegnato alle diverse articolazioni strutturali dell’Amministrazione Comunale, secondo il criterio della massima flessibilità organizzativa e gestionale delle risorse umane, in compiuta attuazione dei principi riformatori recati dall’art. 2, comma 1, sub lettere a) e b), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 80, in funzione eslcusiva dell’approntamento dell’assetto organizzativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo attribuiti, ai Responsabili di Settore ed ai titolari delle posizioni organizzative, con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO).
- In ragione di quanto prescritto dal precedente comma 1, l’attribuzione delle risorse umane alle strutture organizzative dell’Ente è compiuta in modo dinamico, potendo subire, pertanto, in corso d’esercizio, gli assestamenti e le modificazioni necessarie per assicurare la costante rispondenza della dotazione effettiva di personale alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’apparato amministrativo.
- L’assegnazione delle risorse umane alle strutture ed alle istituzioni comunali, la mobilità interna ed esterna, il comando ed il distacco del personale sono attuati attraverso atti di gestione e di organizzazione adottati, dai competenti organi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, sub lettere d) ed e) e comma 2 del presente regolamento.
ART. 17
Assegnazione
- La Giunta, di norma con l’approvazione del piano esecutivo di gestione o del piano delle risorse e degli obiettivi, sentito il Segretario Generale o il Direttore Generale, se nominato, assegna i contigenti di personale in servizio alle articolazioni della struttura, individuate con il provvedimento di cui all’art. 8, comma 3°. Analogamente la Giunta può disporre modifiche a detto piano di assegnazione. In caso di impellente necessità, di concerto tra Sindaco e Segretario o direttore può essere disposta l’assegnazione transitoria, per un periodo massimo di 30 giorni eventualmente rinnovabile una sola volta, di unità di personale a un diverso servizio, per esigenze dello stesso.
- Nell’ambito del contingente di cui al comma precedente, il Responsabile assegna le unità di personale alle singole posizioni di lavoro all’interno del Settore e del Servizio, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale, sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione per assicurare la piena funzionalità del Settore.
- L’assegnazione non esclude peraltro l’utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro intra ed intersettoriali che vengano costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici obiettivi.
- Nelle procedure di assegnazione è possibile tenere conto di eventuali richieste del personale dipendente.
Art. 18
Organigramma
- L’organigramma del Comune rappresenta la mappatura completa del personale in servizio, con la indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato ai sensi dell’articolo 17 nell’ambito delle articolazioni strutturali definite dall’amministrazione.
- L’organigramma è tenuto costantemente aggiornato a cura del Responsabile del Servizio
personale.
CAPO III
FUNZIONI DI DIREZIONE
Art. 19
Segretario Generale
- Il Segretario Generale, dipendente dell’apposita Agenzia prevista dall’art. 102 del T.U.E.L., è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
- Oltre, ai compiti di collaborazione ed all’attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, il Segretario Generale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:
- A) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- B) sottoscrive le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali dell’ente, ne cura la pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;
- C) roga i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
- D) emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
- E) formula proposte per migliorare l’assetto organizzativo del personale, nonché ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di regolamento;
- F) presiede le commissioni di concorso e selezioni nei casi previsti dai regolamenti o quando viene all’uopo nominato dal Sindaco;
- G) presiede il Collegio dirimente di eventuali conflitti di competenza tra gli organi comunali ai sensi dell’art.4;
- H) segnala, anche su propria iniziativa, al Sindaco ed ai Responsabili interessati, eventuali profili di illegittimità presenti in atti dell’amministrazione, invitando il Responsabile medesimo al riesame del provvedimento, in applicazione del principio dell’autotutela, nonché situazioni di inerzia con invito a provvedere;
- I) ha la direzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora non conferita ad un funzionario del Comune;
- L) esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, da regolamenti o conferite dal Sindaco;
- M) può essere nominato Direttore Generale con provvedimento del Sindaco ed in tale ipotesi svolge altresì le funzioni di cui all’art. 21, comma 4.
- Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico o provvedere al rimborso delle stesse spese, ove non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria del Segretario Generale, ivi compresa l’assistenza legale. Nel caso di procedimenti penali a carico del Segretario, per fatti inerenti le funzioni di ufficio, conclusi con assoluzione con formula piena o con decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto, dal Comune, il rimborso delle spese legali salvo non sia diversamente previsto dai contratti di lavoro.
Art.20
Vice Segretario
- Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e ne svolge automaticamente le funzioni vicarie nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, con incarico a tempo determinato, ad un dirigente o funzionario in possesso del titolo di studio richiesto dall'articolo 98, ultimo comma, del T.U.E.L.
- Tali funzioni possono essere cumulate con quelle di direzione di una struttura organizzativa di massima dimensione.
- In sede di prima applicazione della presente norma la carica di vice Segretario è confermata al responsabile del Settore Affari Generali.
Art. 21
Direttore Generale
- Il Sindaco, previa deliberazione di Giunta, può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale. Compete al Sindaco , altresì , fissare il compenso aggiuntivo spettante, fatta salva l’eventuale nuova disciplina che potrà essere introdotta, al riguardo, dai contratti di lavoro.
- Il Comune di Montemarciano, ai sensi dell’art. 108 del T U E L., in caso di nomina di un Direttore Generale esterno, deve stipulare con uno o più Comuni le cui popolazioni complessivamente assommate raggiungano i 15.000 abitanti , una convenzione per istituire il servizio di Direttore Generale.
- Nell’ipotesi di cui al comma 2, i criteri e le procedure per la nomina e la revoca del Direttore Generale sono stabiliti in sede di approvazione della convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni aderenti . Nella convenzione sono altresì stabilite in particolare le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Direttore Generale ed i Segretari Comunali e le modalità di esercizio della facoltà di recesso dalla convenzione stessa da parte del Comune.
- Il Direttore esercita le competenze previste per legge ed in particolare:
- A) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore, Dirigenti o titolari delle posizioni organizzative , coordinandone l’attività;
- B) dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli Organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;
- C) sovrintende alla gestione complessiva dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
- D) predispone il piano dettagliato degli obiettivi;
- E) predispone il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) o il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.), da sottoporre all’approvazione della Giunta;
- F) promuove l’introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
- G) convoca e presiede la Conferenza di Coordinamento dei Responsabili di Settore titolari delle posizioni organizzative;
- H) adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i Responsabili di Settore, Dirigenti o titolari di posizioni organizzative;
- I) ha il potere di avocazione, su richiesta del Sindaco, nei confronti dei Responsabili di Settore, esclusivamente per particolari motivi di necessità ed urgenza;
- L) esercita il potere sostitutivo in caso di reiterata inerzia dei Responsabili di Settore, Servizi ed Uffici;
- M) Presiede il nucleo di valutazione di cui agli artt. 69-70-71;
- N) esercita ogni altra competenza prevista dal presente regolamento o conferita dal Sindaco.
5. Il conferimento delle funzioni di Direttore generale può essere revocato, con motivato provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, nei casi seguenti:
- per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli Organi politici;
- per la inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta;
- Può inoltre essere revocato come conseguenza della scelta di un modello organizzativo che privilegi l’esclusiva permanenza in capo ai Responsabili di Settore, della responsabilità di attuazione degli obiettivi e dei programmi.
Art. 22
Responsabili dei Settori e dei Servizi, Capi Servizi e Responsabili degli Uffici
- I termini "Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici" sono rispettivamente riferiti, nel presente regolamento, alle figure preposte alla direzione delle articolazioni primarie, Responsabili di Settore, e secondarie, Responsabili di Servizi ed Uffici, nei quali è organizzata la struttura comunale.
- I Capi Servizi sono articolazioni interne del Settore senza responsabilità gestionale delle risorse finanziarie assegnate allo stesso.
- Di norma, salvo diversa statuizione, i Responsabili dei Settori sono anche responsabili dei servizi attribuiti al settore di competenza.
Art. 23
Capi Settore
- I Responsabili di Settore (Capi Settore), titolari delle posizioni organizzative, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell’Ente, alla cui formulazione partecipano - con attività istruttoria e di analisi - con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
- Essi in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nell’organizzazione degli uffici e del lavoro proprio della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse umane e finanziarie ad essi assegnate, nell’acquisizione dei beni strumentali necessari.
- Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e limitatamente al Settore loro affidato, i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi, ed in particolare:
- A) la direzione delle unità di massima dimensione nonché delle relative risorse umane, compresa l’autonoma facoltà di costituire, sopprimere e/o modificare posizioni di lavoro relative ad unità organizzative intermedie e di base, in funzione degli obiettivi da conseguire, l’attribuzione di responsabilità di funzioni e procedimenti, l’individuazione dei Capi Servizi e dei responsabili degli Uffici;
- B) la presidenza delle commissioni delle gare di appalto;
- C) la presidenza delle commissioni di concorso e di selezione del personale;
- D) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, ivi compresa l’adozione delle determinazioni a contrattare nelle materie di competenza;
- E) la stipulazione dei contratti concernenti i rispettivi servizi;
- F) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, con la sola eccezione degli atti riservati agli organi di governo dell’Ente da disposizioni legislative o regolamentari;
- G) gli atti di gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell’affidamento dei compiti e valutazione delle prestazioni e dei risultati, anche ai fini della progressione economica, nel rispetto di quanto disposto dalla contrattazione collettiva e dal presente regolamento. Nei confronti dei Responsabili stessi tali atti sono adottati dal Direttore Generale, o in mancanza dal Segretario Generale. Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai Responsabili di Settore e dal Segretario o Direttore Generale con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro;
- H) i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- I) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle conseguenziali sanzioni amministrative;
- L) l’espressione dei pareri di cui all’articolo 53, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle proposte di deliberazione;
- M) l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
- N) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo il caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente ai sensi del regolamento sul procedimento amministrativo e della legge 241/90;
- O) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- P) lo svolgimento di compiti di studio e di ricerca, consulenza, progettazione, programmazione, emanazione di istruzioni e disposizioni per l’applicazione di leggi e regolamenti, coordinamento e controllo al fine di assicurare la legalità, l’imparzialità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa;
- Q) ogni altra attribuzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal sistema negoziale disciplinante il rapporto di lavoro, con particolare riguardo agli assolvimenti tutti di cui all’articolo 51, commi 3 e 3-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;
- R) ulteriori funzioni agli stessi rimesse o delegate, nel quadro del vigente ordinamento generale e speciale, dal Sindaco con proprio atto;
- S) nell’ambito della predetta tipologia di atti di competenza dirigenziale, rientrano, altresì, le seguenti individuazioni ulteriormente specificative:
- concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari a terzi (persone fisiche, associazioni, comitati, istituzioni, organizzazioni diverse (es.: Onlus) per attività ed iniziative in ambito sociale, assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo), nell’osservanza di criteri generali definiti, dall’organo di governo, ai sensi dei rispettivi ordinamenti locali (es.: mediante apposite norme regolamentari), in attuazione del disposto dell’ art. 3, comma 1, let. d), del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni;
- facoltà autonomamente riconosciute di promozione e resistenza ad azioni giudiziarie e stragiudiziali, con relativi poteri di conciliazione e transazione, ancorchè nell’ambito di appositi atti d’indirizzo o direttive resi dai competenti organi di governo (art. 16, comma 1, let. f), d. lgs. n. 29);
- conferimento di incarichi professionali di collaborazione, consulenza, patrocinio legale, progettazione, direzione-lavori e simili fiduciariamente affidati (attraverso, cioè, modalità di scelta della parte contraente di carattere negoziato), nel rispetto di atti d’indirizzo o di apposite direttive assunti dagli organi di governo (artt. 3, comma 2, e 16, comma 1, lett. b) e d), d. lgs. n. 29);
- ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale, nell’osservanza dell’apposita disciplina determinativa e delimitativa dettata, in materia, dai competenti organi di governo o comunque, nel contesto di direttive o atti generali d’indirizzo da questi forniti;
- adozione di ordinanze e di altri provvedimenti dispositivi, anche di tipo cautelare, nelle diverse materie di competenza locale.
Rimangono, a tutt’oggi, in capo al Sindaco, ferma restando, nondimeno, ogni facoltà, da parte di quest’ultimo, di operare apposita delega delle attribuzioni stesse all’assetto dirigenziale, quale pratica traduzione dell’eventualità delegatoria prevista, con carattere di generalità, dalla let.i) del comma 3 dell’art. 107 del T.U.E.L. Al riguardo si indicano, di seguito, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, talune competenze allo stato affidate dalla legislazione all’esercizio sindacale:
- provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 38, comma 2, legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, da ultimo, dell’art. 117, comma 1, decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112;
- esercizio dei poteri di autorità locale di pubblica sicurezza, a norma dell’art. 15, legge 1 aprile 1981, n. 121;
- attività connessa ad interventi immediati in qualità di organo di protezione civile, a mente dell’art. 16, d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
- provvedimenti afferenti ai trattamenti sanitari obbligatori disposti ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4, legge 13 maggio 1978, n. 180, e degli artt. 33 e ss., legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- provvedimenti assunti in qualità di autorità sanitaria locale (comunale) a norma dell’art. 2 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e all’art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998;
- tenuta dell’anagrafe della popolazione a norma dell’art. 3, legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dell’art. 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- adozione e applicazione di misure sanzionatorie di natura amministrativa e gestione del relativo procedimento irrogatorio, ricomprensivo, allorquando sussista competenza d’adozione del provvedimento ingiuntivo (c.d. ordinanza-ingiunzione), in applicazione, massimamente, dei principi e delle prescrizioni portate dalla legge n. 689/1981 in materia di illecito amministrativo (artt. 3, comma 2, e 16, comma 1, let. d), d. lgs. n. 29, nonché art. 51, comma 3, let. f-bis), legge n. 142);
- adozione di ordinanze in materia di disciplina e limitazioni della circolazione stradale ai sensi del vigente codice della strada e delle disposizioni normative comunque disciplinanti la materia, nell’ambito di apposite direttive o specifici atti di indirizzo assunti dagli organi di governo e nell’osservanza dell’attività pianificatoria dell’ente
- adozione del decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’azione espropriativa immobiliare per la realizzazione di un’opera pubblica;
- determinazione motivata approvativa della proposta di c.d. accordo bonario di cui all’art. 31-bis, comma 1, legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni;
l) approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche, relative perizie di variante o suppletive;
- concessione e retrocessione di loculi cimiteriali;
n)
concessione e retrocessione di aree cimiteriali;
- esecuzioni e risoluzioni contrattuali in genere;
- approvazione degli atti di collaudo di opere pubbliche;
- disposizione di proroga dei termini per la realizzazione di opere pubbliche;
- autorizzazione allo svolgimento di incarichi professionali conferiti a personale dipendente;
- adozione di atti autorizzativi di occupazione di suolo pubblico;
- accettazione di cessioni volontarie di beni mobili;
- aggiornamento dei canoni d’affitto, di locazione, di concessione e simili, secondo le periodiche variazioni ISTAT;
- approvazione dell’elenco dei residui attivi e passivi.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente, o titolare delle posizioni organizzative, presenta al Direttore Generale, o al Segretario Comunale, un rapporto illustrativo dei risultati raggiunti nell’anno precedente ed il programma operativo per l’anno in corso.
- Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell’amministrazione.
- I Responsabili di Settore svolgono inoltre i compiti indicati nel successivo articolo, limitatamente ai servizi ed uffici cui siano eventualmente direttamente preposti o comunque nel caso in cui l’area non sia ulteriormente articolata.
Art. 24
Capi Servizio e responsabili di Uffici
- Ai Capi Servizio ed ai Responsabili di Uffici limitatamente alle strutture cui siano preposti, spettano i seguenti compiti:
- A) Attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- B) Responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 90, n. 241, nel caso di assegnazione da parte del Responsabile del servizio;
- C) Gestione operativa del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
- D) Gestione delle attività, nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dall’Amministrazione e concordati con i Responsabili di Settore, rispondendo della validità delle prestazioni effettuate;
- E) Modulazione dell'erogazione dei servizi in relazione alle esigenze dell'utenza;
- F) Formulazione e istruzione, anche su propria iniziativa di proposte di deliberazione e determinazione da sottoporre agli organi competenti previo assenso del Capo Settore;
- G) Formulazione di proposte al Responsabile di Settore;
- H) Redazione atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, quali richieste di documentazione, trasmissione di provvedimenti , atti di liquidazione ecc.;
- Ai Capi Servizio ed ai Responsabili degli Uffici possono inoltre essere attribuiti previo loro accordo parte dei compiti indicati nell’articolo precedente.
Art. 25
Competenze del Sindaco in materia di personale
Restano ferme in capo al Sindaco, in materia di personale:
- la nomina dei Responsabili dei settori e delle altre posizioni organizzative;
- la nomina di funzionari, dirigenti, o alte specializzazioni a tempo determinato;
- l’attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;
- l’attribuzione di mansioni superiori comportanti la responsabilità di settore;
- la nomina dei componenti del servizio ispettivo di cui all’art. 1, comma 62 L. 662/96;
- la nomina dei collaboratori degli uffici posti alle sue dirette dipendenze, della Giunta e degli Assessori;
- la nomina dell’addetto stampa del Comune (eventuale);
- la nomina del Responsabile dell’U.R.P.
- la nomina dei messi comunali.
Art. 26
Conferimento dell’incarico di responsabile
- La responsabilità di ciascun Settore è attribuita dal Sindaco, con atto di incarico scritto e motivato, a dipendente inquadrato nella categoria "D" del vigente odinamento professionale, salvo quanto disciplinato dal successivo art. 40.
- L’incarico è conferito , e può essere rinnovato in relazione alle funzioni ed attività da svolgere, sulla base dei seguenti criteri generali:
- requisiti culturali, attitudini, capacità professionale, esperienza e competenza possedute;
- natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.
- L’incarico ha durata coincidente, di norma, con il mandato del Sindaco in carica, fatte salve le specificità da indicare nell’atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati. L’incarico può essere revocato con atto scritto e motivato, prima della scadenza, conformemente alle procedure previste dalla contrattazione collettiva, in caso di mutamenti organizzativi; ripetuta inosservanza, da parte dell’incaricato, delle direttive ricevute; specifico accertamento di risultati negativi; altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o palese incapacità a svolgere efficacemente l’incarico.
- Le posizioni di lavoro di direzione dei Settori costituiscono "posizioni organizzative" agli effetti del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dell’Ente.
- Il trattamento economico di posizione dei titolari delle posizioni organizzative, è determinato dal Sindaco e correlato alla graduazione delle stesse, conformemente ai criteri stabiliti, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, con il supporto tecnico del Nucleo di Valutazione.
- La qualità delle prestazioni ed i risultati delle attività svolte dai titolari di posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale, in base ai criteri e procedure indicati all’art, 34 .Prima di emettere una valutazione definitiva non positiva, od il provvedimento di revoca anticipata dall’incarico sono acquisite le valutazioni dell’interessato, in contraddittorio, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 27
Durata e Revoca Dell’incarico Di Responsabile
- L’incarico di Responsabile di Settore è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco
- L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.
- L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco:
- per inosservanza delle direttive del Sindaco;
- per inosservanza delle direttive dell’assessore di riferimento;
- per inosservanza delle direttive del Segretario comunale o del Direttore Generale, se nominato;
- in caso di mancato raggiungimento senza giustificato motivo degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse, al termine di ciascun anno finanziario;
- per responsabilità grave o reiterata;
- negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.
- L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intenda diversamente articolare i servizi.
Art. 28
Sostituzione Del Responsabile di Settore e del Responsabile del servizio
Salvo diversa disposizione del Sindaco i Responsabili dei settori individuano i dipendenti che ritengono idonei a sostituirli ad ogni effetto in caso di temporanea assenza non superiore ad un mese e ne danno comunicazione allo stesso Sindaco per la necessaria ratifica ed al Segretario Generale o al Direttore Generale se nominato.
La responsabilità di un Settore, in caso di vacanza o di assenza del titolare, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1. può essere assegnata dal Sindaco "ad interim", per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, al Capo di altro Settore o altro funzionario di pari categoria.
In caso di vacanza o di assenza di un Capo Servizio o di un responsabile di Ufficio, le mansioni relative possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di categoria immediatamente inferiore con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia; l'assegnazione temporanea è disposta dal Responsabile di Settore o in mancanza dal Segretario Generale o dal Direttore se nominato o in mancanza dal Sindaco.
L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, ma soltanto il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per le sostituzioni di cui al comma 1 (sostituzione di un Capo Settore) al relativo personale verrà riconosciuta la retribuzione di posizione prevista per la figura sostituita ed una adeguata copertura assicurativa.
Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei Responsabili secondo le modalità previste dai precedenti commi, le funzioni sono comunque svolte dal Segretario o Direttore Generale se nominato.
Art. 29
Organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria
- La gestione finanziaria del Comune viene attuata mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), o del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) definito dalla Giunta comunale prima dell’inizio dell’esercizio sulla base del bilancio di previsione annualmente deliberato dal Consiglio Comunale.
- Con i piani di gestione di cui sopra la Giunta Comunale determina gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili di Settore incaricati dal Sindaco;
- Al Responsabile del servizio finanziario o di ragioneria competono le funzioni di
- vigilanza e controllo sull’attività finanziaria dell’ente e controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in collaborazione con l’organo di revisione;
- verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale sulla base delle proposte da parte dei responsabili dei servizi interessati,
- verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- espressione dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino oneri per l’ente (nuove o maggiori spese o diminuizione di entrate);
- apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti (determinazioni) dei Responsabili dei Settori incaricati dal Sindaco, ai sensi dell’art. 26, che comportano impegni di spesa;
- registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata;
- registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- tenuta dei registri e delle scritture contabili, necessari per la rilevazione degli effetti sul patrimonio comunale dell’attività amministrativa, nonché per la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici;
- predisposizione, d’intesa con il Sindaco, l’Assessore al bilancio ed il Segretario/Direttore Generale, dello schema della relazione previsionale programmatica, dimostrativa delle fonti di finanziamento e dei programmi di spesa con riferimento alle indicazioni contenute nel progetto del bilancio annuale e pluriennale;
- collaborazione con il Segretario/Direttore Generale nella predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione (P.E.G. ) previsto dall’art. 11 del D. 77 o documento equivalente;
- predisposizione del rendiconto della gestione e della connessa relazione illustrativa, da presentare alla Giunta;
- formulazione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio, a richiesta dei responsabili dei servizi interessati o di propria iniziativa;
- segnalazione scritta, mediante apposita relazione evidenziante le proprie valutazioni, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale ed all’organo di revisione, dei fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni pregiudizievoli per gli equilibri del bilancio.
- I Responsabili di Settore, incaricati dal Sindaco, sono individuati quali Responsabili, ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni.
- Nell’ambito di ciascun Settore, ove sia prevista l’articolazione in Servizi, il Responsabile, incaricato dal Sindaco, a livello di Settore, ai sensi del precedente art. 26, può attribuire parte delle risorse assegnate al Responsabile del singolo servizio, in relazione agli interventi di spesa.
- Ai Responsabili dei servizi, incaricati dal Sindaco, spetta l’adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
- I medesimi Responsabili dei servizi sono abilitati a sottoscrivere le determinazioni di impegno di spesa ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 77/95 e del regolamento comunale di contabilità
Art. 30
Polizza Assicurativa e patrocinio legale
- Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico in conformità con la legislazione o la contrattazione collettiva in materia, per i propri amministratori, per il Direttore, il Segretario e per i responsabili di settore e le altre posizioni organizzative contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato, ed ove non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria.
- Nel caso di procedimenti penali a carico dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici, per fatti inerenti le funzioni di ufficio, conclusi con assoluzione con formula piena, o con decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto, dal Comune, il rimborso delle spese legali.
- Per il patrocinio legale trovano applicazione le norme del contratto collettivo di lavoro.
Art. 31
Conferenza di coordinamento dei Capi Settore e dei titolari di posizioni organizzative
- Per il coordinamento e il raccordo delle attività e delle strutture dell’Ente è costituita la Conferenza di Coordinamento dei Responsabili dei Settori e dei titolari delle altre posizioni organizzative. La Conferenza è convocata e presieduta dal Direttore Generale o, se questi non sia stato nominato, dal Segretario Generale. Alla stessa possono partecipare, eventualmente se richiesti, anche i Capi Servizio.
- La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale.
- In particolare la Conferenza:
- Verifica l’attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell’attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli Organi di governo;
- Decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura;
- Propone l’introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l’organizzazione del lavoro;
- Esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale riguardanti il personale ed i servizi;
- Può rilasciare pareri consultivi in relazione all’adozione e modificazione di norme statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione.
- f)Esamina ed esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa demandata da regolamenti comunali, ovvero su richiesta degli Organi di governo dell’Ente o su iniziativa del Presidente.
- La convocazione della conferenza è disposta, di norma con cadenza mensile e comunque ogni qual volta ne ravvisi la necessità il Direttore Generale /Segretario comunale o su richiesta dei componenti, ovvero su richiesta del Sindaco o dei singoli Assessori . Alla conferenza può partecipare anche la Giunta divenendo così uno strumento di raccordo e di confronto tra organo di governo dell'ente e apparato burocratico. La conferenza viene comunque convocata in fase di programmazione ed assegnazione degli obiettivi e nella successiva fase di ricognizione dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati.
- Gli eventuali pareri resi della conferenza non sono vincolanti per l’Amministrazione.
ART. 32
Gruppi di Lavoro
- Il Segretario, o il Direttore Generale se nominato, può costituire gruppi di lavoro composti da responsabili di Settore e da altri dipendenti individuati allo scopo di realizzare obiettivi interdisciplinari ed interfunzionali non complessi.
- All’interno del gruppo di lavoro, il Segretario Generale ne individua il coordinatore, responsabile della realizzazione degli obiettivi prefissati nei modi e nei tempi indicati dallo stesso gruppo di lavoro.
- In via indicativa possono essere costituiti gruppi di lavoro dal Direttore o Segretario Generale:
- per il perseguimento di obiettivi interfunzionali ed interdisciplinari non complessi da realizzare con l’apporto di uffici diversi, stabilendo modalità di gestione, attribuzione dei compiti, tempi di realizzazione e risorse necessarie;
- per studiare e proporre forme di miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi e del livello di soddisfazione dei cittadini;
- per analizzare situazioni critiche di funzionalità di attività, servizi o procedimenti ai quali concorrono diversi uffici.
CAPO IV
LE DETERMINAZIONI
Art. 33
Definizione
- La determinazione è l’atto formale con il quale il Responsabile di Settore manifesta e dichiara la propria volontà nell’esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con il limite degli stanziamenti di bilancio e del programma amministrativo.
- Essa viene adottata nel pieno rispetto della normativa che regola l’attività che si pone in essere e deve tendere al conseguimento degli obiettivi individuati di concerto con gli organi di direzione politica.
- Per avere rilevanza giuridica, deve essere redatta in forma scritta. È consentita, in forma semplificata (ad esempio: visto di liquidazione apposto sulle fatture) quando vi sia un precedente provvedimento sufficientemente specificato da richiamarsi sull’atto.
Art. 34
Istruttoria ed Elementi Essenziali
- Il Responsabile di servizio deve verificare che le determinazioni non siano in contrasto con le norme di legge, con quelle dello Statuto e dei regolamenti, con le eventuali deliberazioni (ad esempio: di prenotazione di impegni di spesa) dalle quali traggono origine, e che siano idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati.
- Nessuna determinazione può essere adottata senza sufficiente ed idonea istruttoria. L’istruttoria consiste nello studio della pratica ed è diretta all’acquisizione e valutazione di tutti i fatti ed elementi a presupposto di una determinazione completa, regolare e legittima.
- Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere o attestazione.
- La determinazione, per la sua esistenza, deve essere redatta per iscritto e sottoscritta dal Responsabile competente; nel caso in cui il Responsabile debba astenersi, perché direttamente interessato, la determinazione è adottata dal sostituto, individuato ai sensi dell’articolo 28.
- Nella redazione della determinazione deve essere usata la massima cura, deve essere rispecchiata in maniera chiara, e motivata, la volontà dell’organo, evitando che sulla interpretazione di questa possano sorgere dubbi.
Art. 35
Numerazione e Comunicazione
- Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate, a cura dell’Ufficio di Segreteria Comunale, in un apposito registro annuale, gestito con supporto informatico.
- Le determinazioni vanno trasmesse mensilmente al Segretario Generale e alla Giunta Comunale a cura dell’ufficio segreteria.
- Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa disciplinata dall’apposito regolamento.
Art. 36
Esecutività
- Le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, mentre le altre determinazioni sono esecutive sin dalla sottoscrizione.
- 2.Le determinazioni dei Responsabili nell’ambito delle funzioni loro attribuite sono atti definitivi.
Art. 37
Integrazione, Rinnovazione, Annullamento
- Il Responsabile ha facoltà di integrare con successivi atti la motivazione carente o incongrua di determinazioni precedenti.
- Ha, inoltre, il potere di rinnovare la determinazione revocata, eliminando i vizi che avevano determinato la revoca o adducendo nuovi elementi di fatto e di diritto in aggiunta a quelli già apportati e ritenuti inidonei a motivare la determinazione.
- Se il Responsabile ritiene una propria determinazione illegittima, può annullarla d’ufficio mediante adozione di altra determinazione nella quale siano indicati gli specifici motivi di pubblico interesse che rendono possibile la caducazione degli effetti dell’atto illegittimo.
Art. 38
Modifica e Revoca
- La determinazione deve espressamente menzionare la precedente determinazione che intende revocare o modificare; deve risultare in modo chiaro l’intento di sostituire in tutto o in parte l’atto.
- La revoca, se incide su posizioni giuridiche consolidate del privato, si deve fondare su un interesse pubblico concreto ed attuale che va comparato con il pregiudizio arrecato al privato sulla cui posizione incide.
- L’esercizio del potere di revoca per ragioni di opportunità e convenienza è ancorato nella sua discrezionalità all’indicazione dei motivi concreti ed attuali di pubblico interesse che possono giustificare l’eliminazione dell’atto.
- Il potere di autotutela può essere attivato anche su iniziativa del Segretario Generale.
Art. 39
Impugnazione, Retroattività
- La determinazione impugnata mantiene la sua esecutività fino all’annullamento. La pendenza dell’impugnativa non vincola la Pubblica Amministrazione a non condurre ad efficacia l’atto impugnato, salvo eventuale sospensione giurisdizionale.
2. Salvo che per le situazioni di fatto già verificatesi e che sia impossibile rimuovere, la retroattività della determinazione opera ad ogni effetto quando ha la funzione di adeguare la situazione di diritto ad una situazione di fatto preesistente.
CAPO V
DIRIGENTI E FUNZIONARI CON CONTRATTO A TERMINE E
COLLABORAZIONI ESTERNE
Art. 40
Copertura Di Posti In Dotazione Organica
- In conformità alla vigente disciplina legislativa e statutaria la Giunta Comunale può autorizzare la copertura dei posti di Responsabile di Settore, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, con personale di qualifica dirigenziale o funzionari di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica o categoria di inquadramento.
- Sono da ritenersi di elevata specializzazione professionale le posizioni funzionali caratterizzate da un evoluto sistema di cognizioni disciplinari o multidisciplinari che implicano un permanente flusso di attività formativa e di aggiornamento, una costante applicazione delle tecniche di intervento apprese ed una limitata presenza nell’ambito dell’ordinario mercato del lavoro pubblico o privato, ovvero che prevedono l’esercizio di una attività professionale.
- A tali unità compete lo svolgimento di tutte le funzioni di cui all’art. 23 del presente regolamento.
- Il trattamento economico attribuito al funzionario esterno è quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati degli Enti Locali.
Art.41
Contratti A Tempo Determinato Al Di Fuori Della Dotazione Organica
- L’Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva, purché in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell’Ente.
- Il contratto determina la durata dell’incarico che comunque non può superare la durata del mandato del Sindaco.
- Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Detta indennità potrà essere in parte fissa ed in parte erogabile in dipendenza del raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione e non potrà, comunque, superare il 30% del trattamento economico tabellare della qualifica di riferimento.
- Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge (dichiarazione di dissesto o accertata condizione di deficit strutturale), nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E’ comunque fatta salva l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente.
Art. 42
Conferimento e Revoca Dell’incarico
- L’attivazione di contratti a tempo determinato ai sensi dei precedenti articoli 40 e 41 del presente regolamento, è subordinata alla formale autorizzazione da parte della Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
- L’individuazione dei collaboratori esterni avviene previa pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e dei Comuni limitrofi per 15 giorni di apposito avviso nel quale sono specificati i requisiti soggettivi e professionali richiesti, nonché i termini e le modalità per l’inoltro dei curricula. Al fine di garantire la massima conoscibilità, l’avviso verrà reso noto mediante affissione nelle bacheche e nei luoghi pubblici presenti sul territorio. Potrà essere, altresì, disposta ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta opportuna con riferimento alla specifica professionalità richiesta.
3 . La valutazione dei candidati e la scelta del collaboratore viene operata dal Sindaco in piena autonomia. L’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco a persona dotata di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti relativi al titolo di studio ed all’eventuale abilitazione previsti per l’accesso alla qualifica o categoria di inquadramento documentati da apposito curriculum.
4 . L’incarico può essere revocato secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli Organi politici.
Art. 43
Contenuti Del Contratto
Il contratto, stipulato dal Direttore Generale, o in mancanza dal Segretario Generale deve in particolare disciplinare:
- l’oggetto dell’incarico;
- il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse;
- gli obiettivi da perseguire;
- l’ammontare del compenso;
- l’inizio e la durata dell’incarico;
- i casi di risoluzione del contratto e le modalità di determinazione dell’eventuale risarcimento all’ente ;
- la revoca dell’incarico e le modalità di determinazione dell’eventuale indennizzo
- i casi di responsabilità civile e contabile;
- l’obbligo della riservatezza;
- le eventuali incompatibilità con l’incarico ricoperto.
Art. 44
Collaborazioni Coordinate E Continuative
Il Sindaco può conferire, per esigenze alle quali non possa far fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, 6° comma, del D.Lgs. n. 29/93.
Art. 45
Collaborazioni Ad Alto Contenuto Di Professionalità
- Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all’interno dell’Ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecniche-professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.
- A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure previste nei precedenti articoli, salvo quanto indicato al comma 3. La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell’obiettivo ed è necessario acquisire il curriculum dell’incaricato.
- Nella convenzione tra il Comune ed il soggetto incaricato dal Sindaco mediante rapporto di lavoro autonomo, saranno indicati:
- gli elementi giustificativi della scelta;
- gli obiettivi da realizzare;
- la durata della collaborazione;
- il corrispettivo previsto, tenendo conto delle tariffe professionali, se esistenti, o determinato pattiziamente tra le parti;
- le modalità di espletamento della collaborazione (con possibilità di prevedere l’utilizzo da parte del collaboratore convenzionato dei locali, delle risorse umane e strumentali del Comune).
CAPO VI
GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 46
Competenza organizzativa e gestionale
- L’assunzione degli atti di organizzazione e di gestione delle risorse umane, quali indicati, con enunciazione non esaustiva, nei successivi commi 2 e 3, rientra nella competenza dei Responsabili di Settore, i quali esercitano le relative attribuzioni ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del presente regolamento.
2. Costituiscono attività di organizzazione delle risorse umane:
a) i trasferimenti di personale per mobilità interna;
b) i trasferimenti di personale per mobilità esterna, temporanea e traslativa;
c)la preposizione di dipendenti alla responsabilità di direzione e coordinamento di unità organizzative intermedie e di base, nonché di gruppi di lavoro all’interno del settore, con esclusione delle strutture operative di cui agli articoli 11 e 32;
d) l’adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) la definizione, la modificazione e l’attribuzione dei profili professionali;
f) la formazione e l’aggiornamento del personale;
3. Costituiscono attività di gestione delle risorse umane:
a) l’articolazione dell’orario di lavoro nell’ambito dell’orario di servizio delle strutture di preposizione;
b) l’adibire il personale alle attribuzioni e alle responsabilità di competenza, la modificazione o integrazione delle stesse, nonché l’assegnazione a mansioni professionalmente equivalenti o superiori, nei limiti consentiti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;
c) la valutazione del periodo di prova ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro;
d) l’impiego dei dipendenti in orario di lavoro straordinario;
e) la pianificazione e l’autorizzazione all’impiego delle ferie e alla fruizione dei riposi compensativi;
f) la formulazione dei progetti di produttività, individuale, collettiva e selettiva;
g) la valutazione e la graduazione delle specifiche responsabilità del personale nelle categorie " B"- "C" e "D", non titolari di posizioni organizzative;
h) la valutazione dei profili qualitativi e quantitativi delle prestazioni lavorative rese dal personale;
i) l’attribuzione dei premi di produttività, individuale, collettiva e selettiva, e di qualità delle prestazioni individuali, previsti dalla contrattazione collettiva;
l) l’applicazione degli altri istituti giuridici ed economici del personale, quali disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la collocazione dei dipendenti in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’articolo 52;
m) l’attivazione dei procedimenti disciplinari, nonché l’adozione delle sanzioni del rimprovero verbale e della censura, secondo la vigente disciplina di legge e contrattuale collettiva;
n) ogni altra attività ed attribuzione gestionale del rapporto di lavoro e servizio non espressamente ricompresa nelle precedenti lettere.
Art. 47
Principi di mobilità interna
- Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è informato a principi di efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane.
- Qualsiasi processo di mobilità interno, attuato a qualsiasi livello infra od interstrutturale, deve risultare fondato sui principi generali di cui al precedente comma.
- Non sono ammesse singole o complessive azioni di trasferimento interno del personale dipendente che, non rifacendosi ai predetti criteri di riferimento, appaiano mosse da motivi scriminanti per ragioni di sesso, razza, religione, appartenenza a partiti politici od organizzazioni sindacali, ideologie in generale, dissidi sul luogo di lavoro, resistenza a molestie, anche di carattere sessuale, nonché per ogni altra motivazione oggettivamente riconducibile a situazioni di scriminazione a qualsiasi titolo operate.
- Chi, fornito della necessaria competenza a provvedere, pone in essere processi di mobilità interna di personale in violazione dei principi di cui al presente articolo, è soggetto al sistema sanzionatorio previsto dal vigente ordinamento generale e speciale. I processi di mobilità interna, disposti dal competente funzionario o dirigente, costituiscono elementi di valutazione della prestazione del titolare della posizione organizzativa, ai sensi del vigente sistema normativo disciplinante la materia.
- Il provvedimento con il quale si dispone la mobilità interna di personale dipendente deve risultare idoneamente motivato in ordine ai presupposti che ne hanno determinato l’adozione.
Art. 48
Competenza in materia di
mobilità interna del personale
- Ferme restando le prerogative degli organi di governo, quali previste dall’articolo 17, competente ad attuare processi di mobilità interna del personale dipendente in corso d’esercizio, a domanda o d’ufficio, per trasferimenti da operarsi tra strutture di massima dimensione è, in via generale, il Segretario o il Direttore Generale, il quale vi provvede sentiti i Responsabili di Settore interessati ed il personale coinvolto, nonché in ossequio ai criteri di riferimento recati dall’articolo 47. Lo stesso, peraltro, non ha facoltà di trasferire unità di personale in assenza di apposito nulla-osta rilasciato dal Responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione cui lo stesso risulta funzionalmente assegnato. In assenza del predetto nulla-osta può, comunque, provvedere la Giunta Comunale con proprio atto.
- Ciascun Responsabile di Settore è competente ad adottare singole o generali azioni di mobilità interna del personale dipendente assegnato, limitatamente all’ambito gestionale ed organizzativo della struttura medesima, sentito il personale interessato e nell’osservanza dei principi di cui al precedente articolo 47.
- Il processo di mobilità interna di personale dipendente deve risultare - ove si riscontri, ad opera del Responsabile competente, l’effettiva necessità o la rilevante opportunità - congruamente assistito da idonei momenti formativi, d’aggiornamento, di riqualificazione e di riprofessionalizzazione dei dipendenti coinvolti, che consentano, agli stessi operatori mobilitati, l’apprendimento delle cognizioni necessarie per il più utile ed efficiente assolvimento delle attribuzioni conferite.
- La cessione di unità di personale da parte dei Responsabili delle strutture di massima dimensione, che abbiano rilasciato il relativo nulla-osta, non produce alcun effetto automaticamente modificativo in ordine agli impegni negozialmente assunti, dai Dirigenti medesimi, con la sottoscrizione del contratto di posizione organizzativa.
Art. 49
Mobilità volontaria e d’ufficio
- La mobilità volontaria di personale dipendente è disposta sulla base di apposita istanza formulata dal personale interessato, nella quale devono essere sinteticamente indicate le motivazioni che presiedono la richiesta stessa. L’eventuale diniego deve sempre essere accompagnato da idonee e puntuali motivazioni di ordine organizzativo, gestionale od erogativo, tali da non consentire l’accoglimento dell’istanza medesima senza arrecare pregiudizio alla funzionalità dei servizi.
- La mobilità d’ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche da parte del personale interessato, ed è mossa esclusivamente, sulla scorta dei principi di cui all’articolo 47, da ragioni connesse all’esigenza funzionale dei servizi, quando risulta impossibile o eccessivamente gravoso operare utilmente attraverso altri strumenti o azioni intese ad assicurare l’ordinata erogazione dei servizi prestati.
Art. 50
Piano generale della mobilità volontaria
- L’Amministrazione Comunale, all’inizio di ciascun esercizio finanziario e successivamente all’adozione del piano occupazionale annuale o strumento equivalente, che deve, comunque, essere preventivamente trasmesso alle competenti rappresentanze sindacali, provvede, prima di attivare le ordinarie procedure di reclutamento, a comunicare le posizioni professionali che intende sottoporre a processi di mobilità interna al personale interessato ascritto alla medesima categoria delle posizioni da ricoprirsi.
- Il personale disponibile a sottoporsi ad azione di mobilità interna sulle posizioni come sopra indicate, dovrà produrre tempestiva istanza entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dall’esercizio della facoltà medesima.
- La comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata a mezzo di apposita pubblicazione all’albo pretorio ed in ogni sede di lavoro o con altro idoneo mezzo quando il numero dei destinatari risulti di rilevante entità.
- Acquisite le istanze di mobilità volontaria sulle posizioni da ricoprirsi, il Responabile del settore personale provvede a valutare i singoli percorsi di fattibilità traslativa, indi propone al Segretario Generale o al Direttore Generale se nominato, di procedere, sentiti i Responabili interessati, alla realizzazione dei processi di mobilità ritenuti operabili, anche formulando, all’occorrenza, apposite graduazioni delle posizioni sulla scorta di criteri autonomamente assunti, da indicarsi nell’atto traslativo.
- Le procedure di mobilità generale preventiva di cui ai precedenti commi sono attivabili e/o concludibili allorquando non producano eccessive dilatazioni dei tempi di reclutamento del personale occorrente, in pregiudizio dell’ordinata funzionalità erogativa dei servizi interessati.
- E’ fatto salvo, in materia di criteri generali di mobilità interna del personale dipendente, il sistema di relazioni sindacali previsto e disciplinato dal vigente ordinamento contrattuale.
Art. 51
Orario di lavoro
- L’orario di lavoro è funzionale agli orari di servizio degli uffici e di apertura degli stessi all’utenza, interna ed esterna, nonché, in genere, alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Amministrazione Comunale.
- Competenti a determinare l’orario di lavoro sono i Responabili di Settore, relativamente agli uffici ricompresi nella struttura di preposizione, sulla base delle direttive emanate dal Sindaco.
- Le determinazioni di cui al comma 2 sono assunte nel compiuto rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali collettive ed in stretta osservanza dei previsti moduli relazionali sindacali specificamente delineati dal vigente assetto contrattuale, previo attento confronto delle articolazioni orarie predisposte da ciascun Responsabile, da effettuarsi, in sede di conferenza di coordinamento, al fine di assicurare la complessiva razionalizzazione degli orari medesimi, nonché allo scopo di salvaguardare la sussistenza di apposite fasce di compresenza lavorativa, a garanzia della necessaria interfunzionalità ed interrelazionalità degli uffici comunali.
- Qualora gli orari di lavoro, determinati ai sensi dei precedenti commi, risultino privi, nonostante l’operato confronto collegiale, del necessario coordinamento e di adeguata armonizzazione, il Segretario o il Direttore Generale se nominato assume autonomamente le opportune determinazioni modificative e/o di assestamento delle articolazioni orarie medesime, ai fini di cui al precedente comma.
Art. 52
Aspettativa non retribuita
- Il dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita, per motivi personali o familiari, per periodi di tempo non superiori ad un anno, rinnovabili.
- La relativa istanza è inoltrata, dal dipendente interessato, al Responsabile del settore personale, il quale comunica allo stesso la collocazione in aspettativa in seguito a rilascio di apposito nulla-osta del Responsabile dell’unità organizzativa cui il dipendente medesimo risulta funzionalmente assegnato. L’eventuale diniego del nulla-osta deve essere accompagnato da idonea e compiuta motivazione, evidenziante le ragioni di ordine organizzativo, gestionale, funzionale ed erogativo che impediscono l’accoglimento dell’istanza. Il nulla-osta, od il relativo diniego, devono essere formulati per iscritto.
- L’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni deve essere debitamente motivata e corredata, ove richiesto dall’Amministrazione Comunale, da adeguata documentazione a comprova delle esigenze personali o familiari rappresentate. Ciò nondimeno, la relativa pratica deve essere trattata in modo da garantire il maggior grado di riservatezza possibile, a tutela della sfera privata dell’istante. A tal fine, i relativi atti, note, comunicazioni e documentazioni potranno essere assunti ed acquisiti con protocollo riservato o interno proprio della struttura competente per materia.
- La collocazione in aspettativa può essere revocata, dall’Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni dieci, qualora sopravvengano imprevedibili ragioni di servizio, tali da comportare l’esigenza o la rilevante opportunità di riacquisire il dipendente al servizio attivo. La revoca è assunta dall’organo competente all’adozione dell’atto di collocazione in aspettativa, su conforme e motivata istanza del Responsabile della struttura cui il dipendente interessato risulta funzionalmente assegnato.
- Il Responsabile del settore personale non ha facoltà di sindacare il rilascio o l’eventuale diniego del nulla-osta, come la richiesta di revoca dell’aspettativa da parte del Responsabile competente alla loro adozione, ai sensi dei commi 2 e 4, e non è da ritenersi conseguentemente responsabile del relativo merito valutativo.
- Durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente interessato e l’Amministrazione Comunale resta affievolito e non produce alcun effetto giuridico ed economico, neppure ai fini previdenziali, dell’anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto unicamente salvo il diritto del dipendente medesimo alla conservazione del posto ricoperto. La relativa posizione funzionale può essere transitoriamente coperta esclusivamente a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive.
- Al termine del periodo di aspettativa, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di adibire il dipendente a mansioni differenti da quelle esercitate all’atto della collocazione in aspettativa, nell’ambito delle funzionalità equivalenti contrattualmente afferenti alla categoria di appartenenza; l’esercizio di tale facoltà va preventivamente comunicata alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’Ente che possono chiedere la concertazione su tale provvedimento.
- Il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo adeguato preavviso da rendersi all’Amministrazione Comunale.
Art. 53
Distacco attivo
- Per comprovate esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Amministrazione Comunale e nell’esclusivo interesse della stessa, i dipendenti possono essere temporaneamente distaccati presso altri enti, pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, costituiti in qualsivoglia forma giuridica, anche imprenditoriale, per ivi svolgere attività connesse e/o funzionalizzate alle attribuzioni istituzionalmente rese, agli obiettivi assegnati o ai programmi da realizzare.
- Il distacco è disposto, con atto motivato, dal Responabile del Settore cui il dipendente interessato risulta assegnato, informato preventivamente, con congruo anticipo, il Responabile del settore personale. Dovrà essere informato, altresì, il Segretario o il Direttore Generale se nominato, con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi liberi antecedenti a quello di adozione dell’atto.
- Il Segretario o il Direttore Generale, ricevuta l’informazione, anche mediante trasmissione di bozza dell’atto di distacco, può esprimere, entro il termine di cui al precedente comma 2, parere negativo all’adozione del medesimo, per rilevata inidoneità delle motivazioni espresse dal Dirigente. Quest’ultimo può, comunque, assumere l’atto di distacco, motivando in punto la decisione di disattendere il parere negativo del Segretario o del Direttore Generale. Il silenzio di quest’ultimo, protrattosi oltre il termine di cui sopra, equivale a parere favorevole.
- Al dipendente distaccato spetta l’eventuale trattamento di missione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive.
- Previo apposito accordo tra gli enti interessati, il trattamento economico del dipendente distaccato può essere direttamente erogato dall’ente di destinazione funzionale, ferma restando la posizione giuridico-economica del dipendente stesso, quale acquisita all’atto del distacco. I relativi oneri sono, comunque, sostenuti dall’ente distaccante.
Art. 54
Distacco passivo
- L’Amministrazione può accogliere nell’ambito delle proprie strutture organizzative personale temporaneamente distaccato da altri enti in regola con le norme di inquadramento giuridico ed economico e con le disposizioni previdenziali ed assicurative, nell’interesse degli enti distaccanti, per lo svolgimento di attività compatibili con l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione Comunale e nel rispetto dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.
- La decisione di accogliere personale esterno, in posizione di distacco passivo, è di competenza del responsabile del Settore presso il quale si richiede che detto personale venga assegnato, previo conforme parere del Segretario Generale o del Direttore Generale se nominato.
Art. 55
Trasferimento temporaneo di risorse umane
(Comando)
- I dipendenti possono essere temporaneamente trasferiti, in posizione di comando, presso altra pubblica amministrazione, che ne inoltri motivata richiesta e sopporti i conseguenti oneri economici, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- Il trasferimento di cui al comma 1 può intervenire esclusivamente con il consenso del dipendente interessato ed a tempo determinato, per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.
- Il comando è disposto dal Responabile del settore personale, previa intesa con il Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente interessato, qualora non ostino, alla sua adozione, esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Amministrazione Comunale.
- Eventuali spese di trasferta del dipendente comandato, da erogarsi a qualsiasi titolo ai sensi della vigente normativa, potranno essere riconosciute, al dipendente medesimo, esclusivamente previo impegno, formalmente assunto dall’ente di destinazione, di rimborsare, all’Amministrazione Comunale, i relativi oneri economici.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di comando, presso questa Amministrazione, di dipendenti di altra amministrazione.
Art. 56
Mobilità esterna traslativa
- Il dipendente può essere trasferito nei ruoli di altra pubblica amministrazione, appartenente al medesimo o ad altro comparto di contrattazione collettiva, nei limiti e secondo le modalità di cui alla vigente normativa.
- Il trasferimento è disposto su istanza dell’amministrazione di destinazione, con il consenso del dipendente interessato, previo accordo, tra le parti interessate, sulla data di decorrenza del medesimo.
- L’atto di trasferimento è assunto dal Responsabile del Servizio Personale, previo nulla-osta rilasciato dal Responsabile di Settore di appartenenza funzionale e sentito il Segretario Generale o il Direttore Generale.
- Per il rilascio del nulla-osta, nonché al fine della determinazione della data dell’eventuale trasferimento, da concordarsi ai sensi del comma 2, il Responsabile della struttura di appartenenza valuta, anche in riferimento alle contingenti e prossime esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Ente, gli effetti che l’esodo della risorsa umana interessata può produrre sulla complessiva azione amministrativa dell’Ente.
- Il trasferimento di cui al presente articolo può essere operato, ove non diversamente disciplinato da altri sistemi normativi di tipo legale o contrattuale, anche verso altre entità giuridiche, pubbliche o private.
- Per la mobilità esterna traslativa presso questa Amministrazione si applica il vigente ordinamento contrattuale e legale con particolare riguardo all’art. 33 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 57
Trasferimento per interscambio
- Il trasferimento del personale comunale può intervenire anche per interscambio di dipendenti con altra pubblica amministrazione, qualora le unità di personale interessate siano ascritte a corrispondente categoria professionale, o a corrispondenti contenuti di professionalità.
- Ai trasferimenti per interscambio si applicano, in quanto compatibili, le norme recate dal precedente articolo 56.
Art. 58
Mansioni
- Il dipendente esercita tutte le mansioni ascrivibili alla propria categoria di inquadramento poiché le stesse sono professionalmente equivalenti in ossequio all’art. 56 del D.Lgs. 29/93 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Il dipendente può essere adibito, in via transitoria e per garantire il regolare svolgimento del servizio, a svolgere in modo non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, i compiti propri delle mansioni superiori, senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico.
- L’assegnazione di mansioni equivalenti da parte del Responsabile del Settore o del Segretario Generale o Direttore Generale se nominato costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
Art. 59
Mansioni Superiori
- Il dipendente, per obiettive necessità di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori con incarico a tempo determinato, secondo le previsioni di legge e della contrattazione collettiva.
- L’esercizio di mansioni superiori non determina il diritto del lavoratore all’inquadramento nella categoria superiore.
- Per lo svolgimento di mansioni superiori, e limitatamente al periodo di espletamento dell’incarico, è riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente secondo la disciplina legislativa e contrattuale.
- L’assegnazione a mansioni superiori comportanti la responsabilità del settore è disposta con provvedimenti del Sindaco, su proposta del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato. Negli altri casi provvede, con propria determinazione il Responsabile del Settore interessato.
Art. 60
Procedimenti Disciplinari
- Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva, che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse.
- La direzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari previsto dall’art. 59, comma 4 del D.Lvo 29/93, è affidata al Segretario Generale, coadiuvato dall’ufficio del personale, qualora non conferita dal Sindaco ad un funzionario del Comune; al Segretario pertanto compete di contestare l’addebito, d'ufficio o su segnalazione del Responsabile del Settore, di istruire il procedimento e di applicare la relativa sanzione.
- Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale o la censura il Responsabile del Settore provvede direttamente, dandone comunicazione al Segretario Comunale.
- Tutte le sanzioni disciplinari nei confronti dei Responsabili dei Settori vengono adottate dal Segretario Generale.
Art. 61
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
- Ai sensi dell’art. 12 bis del D.Lgs n. 29/93, e successive modificazioni ed integrazioni, l’ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro è individuato presso l’Ufficio del personale; tale ufficio ha pertanto anche il compito di favorire l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giurisdizionali inerenti alle controversie di lavoro.
- Qualora ne ricorrano i presupposti, tale istituzione può avvenire in maniera associata con altri Comuni mediante stipula di apposita convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
- La nomina del Responsabile dell’Ufficio è di competenza del Sindaco.
CAPO VII
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ART. 62
Compiti di formazione
e di aggiornamento del personale
- Nell’ambito dell’attività di organizzazione e gestione delle risorse umane, costituisce compito primario dell’Amministrazione Comunale provvedere permanentemente ad un adeguato arricchimento professionale del personale dipendente e costantemente tutelare, attraverso idonei momenti di mantenimento, il patrimonio professionale acquisito dal personale stesso.
- La formazione e l’aggiornamento del personale sono strettamente funzionalizzati alla costituzione ed alla conservazione di livelli di professionalità adeguati alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’Amministrazione Comunale, nonché al miglior conseguimento delle finalità proprie della stessa.
- L’attività di formazione ed aggiornamento organizzata e gestita dall’Amministrazione Comunale coinvolge, comunque, attraverso appositi ed adeguati interventi all’uopo predisposti e realizzati, dalle competenti strutture, sulla scorta di indirizzi forniti dal Sindaco, l’apparato politico di amministrazione attiva e di indirizzo e di controllo dell’Ente, al fine di fornire ogni idoneo supporto cognitivo e formativo per il migliore assolvimento del mandato politico assunto.
ART. 63
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
- La Giunta Comunale su proposta della Conferenza di coordinamento di cui all’art. 31, dopo l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione o Piano delle Risorse ed Obiettivi, provvede, con proprio provvedimento deliberativo, a formulare ed approvare il Programma Annuale di Formazione e aggiornamento del personale dipendente, sulla base delle esigenze funzionali alla realizzazione del suddetto provvedimento programmatorio e/o di particolari o generali strategie aziendali, nonché in base alle esigenze acquisitive delineate nell’ambito della pianificazione triennale dei fabbisogno di personale.
- L’adozione degli atti programmatori in materia di formazione ed aggiornamento del personale dipendente è operata nell’osservanza dell’assetto di relazioni sindacali contrattualmente definito.
ART. 64
Competenze di materia di formazione
e di aggiornamento del personale
- La competenza in materia di formazione e di aggiornamento del personale è assegnata al Responsabile del Settore competente in materia di personale, il quale è tenuto a dare compiuta e puntuale attuazione al Programma deliberato ai sensi del precedente art. 63.
- Il responsabile competente, ai sensi del comma 1, per l’attuazione del Programma in parola, si coordina preventivamente e permanentemente, con i Responsabili delle strutture il cui personale risulti, di volta in volta, coinvolto nelle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale predisposte.
Art. 65
Formazione e aggiornamento interni
- Fermo restando quanto stabilito dall’art. 63 è compito di ciascun responsabile di Settore assicurare il costante aggiornamento del personale ad esso affidato, in ordine alle novità normative, interpretative, dottrinali e tecniche interessanti le materie di propria competenza, nonché informare i dipendenti stessi relativamente alle tendenze evolutive ed agli orientamenti innovativi riguardanti le materie medesime.
- Ai fini di quanto prescritto nel precedente comma 1, i Responsabili di Settore, provvedono ad istituire ed attivare idonei strumenti di comunicazione all’interno delle strutture di preposizione, intesi ad assicurare un completo e costante flusso trasmissivo delle necessarie informazioni.
Art. 66
Tutela del patrimonio formativo dell’Ente
- Al personale partecipante alle iniziative di formazione e di aggiornamento è fatto obbligo di trasmettere, agli operatori comunque impiegati nell’ambito lavorativo oggetto delle iniziative medesime, le nozioni professionali ed i contributi formativi acquisiti a seguito di detti interventi.
- La trasmissione del patrimonio formativo avviene, sulla base di specifiche indicazioni rese, dal responsabile di riferimento, preliminarmente all’intervento formativo o di aggiornamento:
- mediante esemplificazione pratica, da attuarsi nell’ordinario contesto lavorativo, in occasione della concreta applicazione degli insegnamenti ricevuti;
- attraverso comunicazione orale e teorica, in occasione di programmati momenti d’incontro, da attuarsi, in orario di lavoro, previa intesa con il Dirigente della struttura di appartenenza e sotto il coordinamento dello stesso;
- tramite la fornitura di copia del materiale formativo e della documentazione comunque acquisita in occasione delle iniziative in parola, corredata di sintetica relazione sui momenti più significativi oggetto dell’intervento formativo stesso.
- L’obbligo di trasmissione del patrimonio formativo costituisce concreta espressione del canone di collaborazione, quale enucleato, anche agli effetti disciplinari, dalla normativa contrattuale di comparto e dal codice comportamentale nel tempo in vigore per i dipendenti da pubbliche amministrazioni
- E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo il sistema di relazioni sindacali in materia contrattualmente disciplinato, riconnettere elementi accessori della retribuzione all’assolvimento dell’attività di trasmissione cognitiva di cui al presente articolo.
CAPO VIII
VALUTAZIONE
Art. 67
Valutazione delle prestazioni del personale: finalità
Il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente deve essere in grado di:
- individuare i punti di forza potenziale e di debolezza all’interno della dotazione organica;
- fornire indicazioni per la predisposizione di progetti di formazione finalizzati al miglioramento e all’incremento dei punti di forza, al superamento dei punti di debolezza e allo sviluppo del potenziale del personale dipendente dell’ente;
- favorire l’affermazione di logiche e meccanismi di produttività individuale e collettiva all’interno del personale, in corrispondenza dell’applicazione di un sistema di incentivazione a carattere retributivo-prestazionale basato, in particolare, sulla qualità del risultato e del rapporto con l’utenza, sulla capacità di iniziativa ed elaborazione autonoma e sull’assunzione di responsabilità dirette o delegate;
- individuare le figure di elevata flessibilità professionale ed applicativa;
- fornire indicazioni per la formazione di possibili percorsi di carriera interna, al fine di fronteggiare esigenze future degli assetti organizzativi;
- fornire indicazioni per l’aggiornamento dei requisiti di accesso alle figure professionali.
Art. 68
Sistema di valutazione.
- I criteri generali del sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati prescritto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono oggetto di contrattazione decentrata.
- I Responsabili di Settore titolari delle posizioni organizzative o i Dirigenti attuano, sulla base dei programmi, dei progetti e degli obiettivi contenuti in atti di programmazione e di indirizzo degli organi di governo, ogni iniziativa gestionale ritenuta congrua, finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza.
- La valutazione delle prestazioni e dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente compete al Responsabile del Settore, coadiuvato dal Capo Servizio per i dipendenti delle strutture intermedie e di base.
Art. 69
Il Nucleo di valutazione
- Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286 /99, ha la funzione primaria di verificare i comportamenti dirigenziali, la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ai dirigenti.
- Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi elettivi. Al Nucleo sono assicurate, nell’ambito delle dotazioni dell’ente, le risorse materiali ed umane necessarie per il suo corretto funzionamento.
- Il Nucleo di valutazione è composto dal Segretario Generale o dal Direttore generale se nominato e da altri due componenti anche esterni all’ente, esperti nelle materie di gestione e controllo dell’ente locale od in tecniche di valutazione e sviluppo manageriale, nominati dalla Giunta Comunale.
- Ai fini di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di implementare metodologie il più possibile efficaci ed obiettive, l’apporto dei membri esterni o l’intero nucleo valutazione possono essere assicurati mediante accordo cumulativo valevole per più enti locali.
- I componenti del Nucleo restano in carica non oltre il mandato del Sindaco e possono essere sostituiti dalla Giunta Comunale per gravi inadempienze ai propri compiti..
- I compensi e le indennità attribuiti ai componenti del Nucleo sono definiti all’atto della loro nomina.
- La Giunta individua, su segnalazione del Segretario Generale o del Direttore Generale se nominato, un dipendente dell’Ente a cui sono attribuite le funzioni di Segretario del collegio.
- Mediante convenzioni con altri enti può essere previsto l’esercizio in comune delle funzioni del Nucleo di Valutazione; la convenzione disciplinerà la durata della stessa, i metodi di conferimento dell’incarico, la suddivisione delle spese fra gli enti partecipanti e quanto altro occorra.
Art. 70
Funzioni del Nucleo di Valutazione
Il Nucleo svolge le funzioni ed i compiti allo stesso attribuiti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti dell’ente, ed in particolare i seguenti:
- la graduazione delle posizioni organizzative al fine dell’incarico direttivo disposto dal Sindaco;
- la definizione dei criteri di valutazione dei risultati al fine della erogazione della retribuzione di risultato ai dipendenti direttivi, titolari delle posizioni organizzative, o ai dirigenti se nominati;
- la definizione di regole attuative del procedimento di valutazione, in conformità ai criteri del sistema permanente di valutazione oggetto di contrattazione decentrata.
- una azione di supporto o di consulenza nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon andamento dell’Amministrazione dell’Ente, con particolare riferimento alla Giunta ed ai Responsabili dei settori, degli uffici e dei servizi, i quali potranno adottare tempestivamente tutte le misure correttive di competenza per riportare la gestione in linea con gli obiettivi programmati;
- elabora concrete metodologie di valutazione e fornisce al personale che nell’Ente è tenuto a fare valutazione gli strumenti necessari, anche nell’ottica dello sviluppo delle tecniche di gestione delle relazioni con i collaboratori;
- svolge altresì, l’attività di controllo strategico al fine di fornire alla Giunta Comunale elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, su richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.
Art. 71
Funzionamento
- Il nucleo di valutazione è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti, tranne nell’ipotesi prevista dal successivo comma del presente articolo.
- Nel caso in cui si debbano adottare decisioni in cui vi sia disparità di vedute tra i suoi membri, il nucleo di valutazione delibera a maggioranza e ciascun componente farà rilevare a verbale le proprie motivazioni. In questi o in analoghi casi eventuali documenti che riguardano valutazioni di dipendenti sono da considerarsi sottratti all’accesso (art. 24 L. 241/90) salvo deroghe di legge.
- I singoli componenti del nucleo di valutazione, per quanto concerne direttamente l’esercizio delle funzioni attribuite, hanno regolare accesso, anche dietro richiesta verbale, ad informazioni, atti e documenti presso gli uffici dell’Ente.
- Esso attua i propri controlli senza interferire, né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, interni od esterni.
- Il nucleo di valutazione si pone in rapporto di diretto collegamento con la Giunta, alla quale riferisce annualmente sui risultati da parte delle strutture organizzative e sui suggerimenti e possibili rimedi proposti, anche al fine di fornire elementi di valutazione del rendiconto della gestione.
CAPO IX
DISCIPLINA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 72
Disposizioni Generali
- 1.Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, il sistema delle relazioni sindacali è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
- Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori.
- All’interno del Comune la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata al Segretario Generale o al Direttore Generale se nominato ed ai singoli Responsabili dei Settori, incaricati dal Sindaco per le materie e gli istituti di loro competenza, nel rispetto e per l’attuazione degli accordi di comparto e decentrati. Il servizio del personale svolge attività di supporto, di coordinamento e di indirizzo.
ART. 73
Delegazione di parte pubblica
- Ai fini della contrattazione decentrata, dell’attività di concertazione nelle materie contrattuali e della stipula dei contratti collettivi decentrati la delegazione di parte pubblica è composta dal Segretario Generale o dal Direttore Generale se nominato, con funzioni di Presidente, e da due funzionari apicali dell’Ente nominati dal Sindaco.
- La delegazione di parte pubblica rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco; la sua composizione può essere modificata successivamente con provvedimento motivato.
Art. 74
Soggetti Sindacali nell’ambito del Comune
I soggetti sindacali nell’ambito del Comune sono:
- le rappresentanze sindacali unitarie R.S.U., elette dai dipendenti;
- gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.
PARTE SECONDA
RECLUTAMENTO, SELEZIONI E PROGRESSIONI
Capo I
Norme generali
Sezione I
Principi comuni e requisiti per l’accesso all’impiego
Art. 75
Ambito di applicazione
1. La presente normativa disciplina l’accesso all’impiego presso l’ente, con qualsiasi forma e tipologia costituito, e lo sviluppo professionale del personale dipendente dall’Amministrazione Comunale.
Art. 76
Forme di accesso
Le forme d’accesso all’impiego sono determinate conformemente alle previsioni recate dagli articoli 28, 36 e 36-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 77
Forme sperimentali di selezione
- L’Amministrazione Comunale e, per essa, il Responsabile del Servizio Personale, può introdurre forme sperimentali di selezione, intese all’adozione di strumenti di snellimento, economicità, trasparenza e semplificazione dei processi reclutativi, in osservanza, comunque, dei principi generali di disciplina della materia.
- A fini di trasparenza dell’azione amministrativa, altresì, gli avvisi di selezione dovranno espressamente indicare la natura sperimentale del processo reclutativo indetto.
- La forma reclutativa di tipo sperimentale può introdurre meccanismi procedimentali e selettivi derogatori rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, ferma restando l’osservanza dei principi generali di disciplina della materia.
- Il sistema reclutativo di natura sperimentale deve condurre ad apposita valutazione circa i risultati raggiunti rispetto a quelli attesi e a specifica valutazione in merito all’introduzione della forma reclutativa sperimentalmente assunta quale strumento ordinario di acquisizione delle risorse umane e professionali necessarie, con conseguente adeguamento ed armonizzazione del presente regolamento.
Art. 78
Modalità selettive
- Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale l’Amministrazione Comunale provvede alla copertura dei posti disponibili tramite le seguenti modalità:
- procedure selettive esterne;
- procedure selettive interne per progressione verticale, finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno;
- procedure selettive interne per progressione riservata, intese alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’Amministrazione;
- procedure selettive interne per progressione infracategoriale, volte alla copertura dei posti vacanti afferenti a particolari profili professionali delle categorie B e D (posizioni iniziali B3 e D3 del vigente sistema di classificazione del personale dipendente).
2. Le procedure di assunzione si conformano ai seguenti principi:
- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- composizione delle commissioni selettive esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. I principi selettivi di cui al precedente comma sono come di seguito compendiati e ricogniti, con riferimento al vigente ordinamento giuridico recato dall’art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni:
- Adeguata pubblicità della selezione (art. 36, comma 3, let. a) d. lgs. n. 29/93)
- Imparzialità delle modalità di svolgimento della selezione (art. 36, comma 3, let. a), d. lgs. n. 29/93)
- Economicità delle modalità di assolvimento selettivo (art. 36, comma 3, let. a), d. lgs. n. 29/93)
- Celerità di svolgimento selettivo (art. 36, comma 3, let. a), d. lgs. n. 29/93)
- Automazione, ove opportuno, della selezione, anche di tipo preventivo (art. 36, comma 3, let. a), d. lgs. n. 29/93)
- Oggettività dei meccanismi selettivi (art. 36, comma 3, let. b) d. lgs. n. 29/93)
- Trasparenza dei meccanismi selettivi (art. 36, comma 3, let. b) d. lgs. n. 29/93)
- Idoneità dei meccanismi selettivi a verificare i requisiti attitudinali e professionali (art. 36, comma 3, let. b) d. lgs. n. 29/93)
- Osservanza delle pari opportunità (art. 36, comma 3, let. c) d. lgs. n. 29/93)
- Decentramento delle procedure reclutative (art. 36, comma 3, let. d) d. lgs. n. 29/93)
- Composizione delle commissioni selettive esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso (art. 36, comma 3, let. e) d. lgs. n. 29/93).
Art. 79
Programmazione dei fabbisogni
- Le determinazioni relative all’avvio delle procedure selettive di cui all’art. 78 sono adottate dall’Amministrazione Comunale sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni.
- La Giunta Comunale adotta annualmente, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico finanziaria pluriennali e col bilancio pluriennale, il programma triennale dei fabbisogni di personale (Piano occupazionale). Il programma triennale definisce, in conformità ai programmi e agli obiettivi da attuare, la loro ripartizione tra i Settori. Definisce altresì le modalità selettive e di progressione professionale, sia verticale che riservata, individuando, per ciascun Settore, il personale da assumere distinto per categoria e profilo professionale, le specifiche procedure di reclutamento o di progressione da adottare, le posizioni funzionali interessate da processi di sviluppo professionale.
- Il piano triennale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalità deve essere comunicato alle OO.SS., secondo le modalità previste dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie locali e dal contratto collettivo decentrato integrativo.
Art. 80
Modalità di copertura dei posti mediante selezioni esterne
- Per la costituzione di rapporti individuali di lavoro tramite procedure selettive esterne sono richiesti i seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato sulla G.U. del 15.02.1994, Serie Generale, n. 61.
I cittadini degli Stati membri della U.E. devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso di selezione
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
- età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del bando, fatte salve particolari disposizioni normative, anche contrattuali, che prescrivano limiti minimi d’accesso inferiori agli anni diciotto, se compatibili con la natura e l’oggetto dello specifico rapporto d’impiego.
Eventuali limiti di età per l’accesso possono essere motivatamente disposti nell’ambito del relativo avviso di selezione;
- specifica idoneità psico-fisica all’impiego, con facoltà d’esperire appositi accertamenti da parte dell’Amministrazione;
- assenza di cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
- regolare situazione nei confronti degli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per legge;
- assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
- assenza di cause ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.
2. In relazione alla categoria contrattuale di ascrizione della professionalità per la quale viene effettuata la selezione sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti speciali:
- Titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno:
- categoria A: licenza di scuola dell’obbligo (il conseguimento della licenza elementare in data anteriore al 1962 equivale al conseguimento, dopo la suddetta data, della licenza di scuola media inferiore)
- categoria B, posizione economico-giuridica 1: licenza di scuola dell’obbligo ed eventuale attestato di qualifica professionale afferente alle funzioni caratterizzanti la posizione professionale e/o particolari abilitazioni o esperienze professionali;
- categoria B, posizione economico-giuridica 3: diploma di scuola media superiore con corso di studi non inferiore a tre anni oppure diploma di qualifica professionale, eventualmente accompagnato da particolari titoli abilitativi e/o esperienze professionali;
- categoria C: diploma di scuola media superiore con corso di studi non inferiore ad anni cinque;
- categoria D, posizione economico-giuridica 1: diploma di laurea breve o diploma di laurea lunga afferenti alle attribuzioni caratterizzanti la posizione;
- categoria D, posizione economico-giuridica 3: diploma di laurea ed eventuale specializzazione o abilitazione richiesta e/o esperienze professionali
- dirigenza: diploma di laurea e almeno cinque anni di servizio di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, ovvero, alternativamente, diploma di laurea accompagnato da diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo quanto disposto dall’art. 28, comma 2, lettera b) del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ed almeno un anno di esperienza lavorativa riconducibile all’area predirigenziale. Sono altresì ammessi soggetti muniti del diploma di laurea, in possesso della qualifica di dirigente in strutture private e che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali, ovvero soggetti muniti del titolo di laurea con almeno cinque anni di effettivo esercizio professionale correlato al titolo di laurea posseduto. I dirigenti pubblici sono ammessi senza condizioni.
3.Non può essere ammesso un candidato in possesso di un titolo di studio superiore e/o assorbente rispetto a quello richiesto dal bando quando quest’ultimo sia titolo specifico e non generico e quello superiore, eventualmente conseguito, non presenti, con carattere di prevalenza, insegnamenti di contenuto omogeneo rispetto a quello inferiore o presupponenti necessariamente cognizioni riconducibili al corso di studi proprio del titolo inferiore non specificamente posseduto.
4. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione per la presentazione delle domande.
5. Le procedure selettive esterne devono prevedere le seguenti tipologie di prove, distinte per ciascuna categoria professionale contrattualmente definita:
- per l’accesso alle categorie A e B, posizione economico-giuridica 1, l’idoneità del candidato alle funzioni che risulta chiamato ad assolvere è valutata tramite l’effettuazione di un’unitaria ed apposita prova pratico-attitudinale articolata in due integrati, anche se distinti, momenti di valutazione, costituiti da una prova, anche scritta, di praticità e/o abilità afferente all’assolvimento delle particolari funzioni relative alla posizione e da un colloquio su profili pratici dell’attività lavorativa da assolvere. La prova si intende superata qualora il candidato abbia riportato complessivamente una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
- per l’accesso alle categorie B, posizione economico-giuridica 3 e C, l’idoneità del candidato alle funzioni da assolvere è accertata tramite l’espletamento di una o due distinte prove di carattere teorico e/o teorico/pratica inerente allo svolgimento delle funzioni caratterizzanti la specifica posizione messa a selezione oltre che da un colloquio su aspetti di praticità operativa inerenti alla posizione messa a selezione. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
- per l’accesso alla categoria D, posizioni economico-giuridiche 1 e 3, e per l’accesso alla qualifica dirigenziale, l’idoneità del candidato allo svolgimento di funzioni di carattere multi-specialistico sarà valutata tramite l’effettuazione di tre distinte prove: due prove scritte a contenuto teorico e/o anche pratico inerenti alle particolari funzioni caratterizzanti la posizione e un colloquio su profili pratico-applicativi ed attitudinali dell’attività da assolvere. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove a contenuto teorico e/o pratico una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nell’avviso di selezione e si intende superato con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove teoriche e/o pratiche e della votazione conseguita nel colloquio. E’ in facoltà dell’Amministrazione, da esercitarsi nell’ambito del relativo avviso concorsuale, di determinare l’assetto delle prove scritte per l’accesso a posizioni di categoria D, posizione giuridico-economica 1, in una sola prova a contenuto teorico e/o pratico, ferma restando la prova orale, quando particolari condizioni, da esplicitarsi nell’avviso stesso, ne richiedano l’opportunità d’assolvimento.
6. Nell’ambito delle prove previste e in relazione alla categoria per cui si procede alla selezione, potrà essere accertata, secondo la posizione messa a selezione, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature, delle strumentazioni e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
7. Nei casi in cui l’ammissione a determinati profili avvenga mediante selezione per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove teoriche e/o pratiche e prima della valutazione delle stesse. Per i titoli non può essere attribuito il punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Nel caso di selezione per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove selettive.
- Ove l’Amministrazione lo ritenga opportuno, può procedere alla pre-selezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove (tests, quiz o altri strumenti di selezione) psico-attitudinali e/o inerenti alle materie oggetto della selezione, in modo da contenere e calmierare il numero dei partecipanti alle successive prove di selezione. In tal caso l’avviso di selezione dovrà prevedere almeno l’eventualità di esperimento della prova preselettiva e le materie eventualmente oggetto della stessa.
Art. 81
Procedure selettive verticali e interne
1. Le procedure selettive verticali e interne sono attivate:
- per le progressioni verticali, finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione del personale, rispetto a quella di ascrizione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999
- per le procedure selettive infracategoriali, intese alla copertura dei posti vacanti afferenti a particolari profili professionali ascritti alle categorie B e D (posizioni giuridico-economiche B3 e D3), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999
- per la copertura di posti vacanti relativi a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’ente, a condizione che l’Ente non versi nelle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 31 marzo 1999.
Art. 82
Criteri di determinazione dei requisiti speciali per l’accesso alle procedure selettive interne e modalità selettive
- Alle procedure selettive di cui all’art. 81, comma 1, lettera a), sono ammessi i dipendenti ascritti alla categoria professionale immediatamente inferiore a quella di destinazione in possesso:
- del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria di destinazione. Si prescinde, in tal caso, dal possesso di specifici requisiti di anzianità di servizio, comunque maturata;
oppure
- del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, con un’anzianità di servizio maturata in posizioni riconducibili alla categoria professionale immediatamente inferiore, in misura corrispondente a quanto previsto nell’Allegato 2 al presente regolamento.
- Alle procedure selettive di cui all’art. 81 comma 1, lettera b), sono ammessi i dipendenti ascritti alla stessa categoria di destinazione, nelle posizioni di sviluppo economico rispettivamente B1-B4 e D1-D3, in possesso:
- del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla posizione infracategoriale di destinazione. Si prescinde, in tal caso, dal possesso di specifici requisiti di anzianità di servizio, comunque maturata;
oppure
- del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, con un’anzianità di servizio maturata in posizioni riconducibili alla stessa categoria professionale di quella di appartenenza del posto messo a selezione, in misura corrispondente a quanto previsto nell’Allegato 2 al presente regolamento.
- Alle procedure selettive di cui all’art. 81, comma 1, lettera c), sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, correlati all’ulteriore requisito, comune a tutte le ipotesi di accesso, costituito dalla necessaria ascrizione del dipendente interessato, da almeno 24 mesi, al profilo professionale propedeutico alla posizione da ricoprire, secondo quanto previsto, in prima applicazione del presente strumento regolamentare, nell’Allegato 1 al presente regolamento, fatto salvo, successivamente, quanto previsto dall’art. 79, comma 2.
- Le deroghe al possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso dall’esterno, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non operano, comunque, nelle ipotesi in cui il possesso del titolo di studio risulti di rilevante opportunità, determinante o necessario all’esercizio delle attribuzioni afferenti la posizione da ricoprire.
- Le procedure selettive di cui al presente regolamento possono essere precedute da idonei momenti formativi e/o professionalizzanti di adeguato spessore, limitatamente alle ipotesi ove, per la specifica professionalità richiesta in funzione della posizione da ricoprirsi, la carenza del titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso dall’esterno alla posizione interessata non risulti, comunque, in grado di assicurare, all’amministrazione, un congruo assolvimento delle attribuzioni specificamente rimesse alla posizione professionale stessa.
- Nell’ambito dell’anzianità richiesta in via sostitutiva del titolo di studio non posseduto, di cui ai precedenti commi 1 e 2, lo specifico spessore di anzianità di servizio necessario per l’accesso verrà determinato in funzione del criterio di omogeneità o disomogeneità di ambito funzionale connesso all’anzianità maturata, nonchè della specifica posizione economica di provenienza, secondo quanto previsto nell’Allegato 2 al presente regolamento. Il criterio di omogeneità di ambito funzionale non è assumibile, viceversa, per le selezioni interne di tipo riservato di cui al comma 3, in ragione della necessaria acquisizione di professionalità in ambito funzionale omogeneo.
- Le procedure selettive interne devono prevedere le seguenti tipologie di prove, distinte per categoria professionale:
- per l’accesso alle categorie B e C l’idoneità del candidato alle funzioni che risulta chiamato ad assolvere è valutata mediante l’esperimento di una prova pratico-attitudinale. La prova si intende superata qualora il candidato abbia riportato complessivamente una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Al fine della formazione della graduatoria è, altresì, valutata l’anzianità di servizio fino al limite di attribuzione di ulteriori 20/30 sulla base di criteri definiti nell’avviso di selezione;
- per l’accesso alla categoria D l’idoneità del candidato allo svolgimento di funzioni di carattere multi-specialistico è valutata attraverso l’esperimento di due distinte prove, di cui una scritta ed una orale, a contenuto teorico e/o pratico, inerenti alle particolari funzioni caratterizzanti la posizione. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato, in ciascuna delle prove a contenuto teorico e/o pratico, una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Al fine della formazione della graduatoria sono, altresì, valutate l’anzianità di servizio (nel limite di ulteriori 10/30) e il curriculum professionale (nel limite di ulteriori 10/30) del candidato, secondo criteri definiti nell’avviso di selezione.
- Ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del C.C.N.L. 31 marzo 1999, l’Amministrazione può attivare, per la copertura dei posti vacanti afferenti ai particolari profili delle categorie B e D su posizioni iniziali B3 e D3, procedure selettive analoghe a quelle strutturate per le progressioni verticali ai sensi del presente articolo.
Capo II
Avviso di selezione
Sezione I
Contenuti e pubblicazione
Art. 83
Avviso di selezione
- L’avviso di selezione viene adottato, in conformità a quanto stabilito nel piano triennale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalità, con determinazione del Responsabile del Settore del Personale di concerto, in ipotesi di profili a valenza specifica o settoriale, con il Responsabile del settore o servizio interessato alla posizione posta a selezione.
- Il contenuto dell’avviso di selezione ha carattere vincolante per l’Amministrazione, per i concorrenti, per la commissione giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale.
- L’avviso di selezione deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande, l’eventuale schema di domanda di partecipazione, nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte, pratiche e orali. Deve indicare i requisiti di accesso specificativi rispetto a quelli generali, le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali, gli eventuali criteri di valutazione dei titoli, i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza, ovvero le relative indicazioni determinative, le percentuali dei posti riservati, da leggi speciali, a favore di determinate categorie.
- L’avviso di selezione deve contenere il richiamo alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, in attuazione, altresì, del principio di pari opportunità di cui all’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
- L’avviso deve contenere, altresì, l’indicazione dell’eventuale prova preselettiva che l’Amministrazione intendesse espletare.
- Nei casi in cui l’Amministrazione debba procedere all’assunzione di disabili ai sensi della legge n. 68/1999, l’avviso di selezione dovrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità e di pari dignità con gli altri concorrenti.
- La proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica, nonché la revoca del bando, qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, vengono disposte con apposito atto del Responsabile del Settore Personale, debitamente ed adeguatamente motivato.
- Della proroga o riapertura del termine viene data comunicazione al pubblico con le stesse forme e modalità di cui ai precedenti commi; per quanto attiene alle ipotesi di rettifica e di revoca, si procederà con modalità adeguate, previa idonea valutazione dei contenuti oggetto di rettifica e di individuazione, in caso di revoca, di congrue forme di comunicazione della stessa ai candidati già istanti.
- Di tali provvedimenti e delle relative modificazioni è, comunque, resa informazione alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali.
Art. 84
Pubblicazione dell’avviso
- La pubblicazione dell’avviso di selezione deve essere effettuata, con le modalità previste dal presente articolo, per la durata di:
30 giorni per le selezioni esterne
15 giorni per le selezioni interne
antecedenti al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
- Agli avvisi di selezione deve essere fornita la più ampia pubblicità, al fine di assicurare la massima partecipazione possibile.
- L’avviso di selezione, limitatamente alle procedure di accesso dall’esterno, deve essere pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Copia dell’avviso è, comunque, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente.
- Il Settore competente per gli affari del personale, disporrà, tempestivamente, tutte le operazioni necessarie affinché, di norma entro il giorno precedente la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, gli avvisi di selezione pubblica:
- siano inviati, a mezzo posta raccomandata, agli Enti ed Associazioni eventualmente stabiliti dalla legge;
- siano inviati, per la pubblicazione nei rispettivi albi, alla Regione, alla Provincia ed a tutti i Comuni limitrofi;
- siano fatti pervenire alle Organizzazioni Sindacali esistenti all’interno dell’Ente.
- Nella determinazione di approvazione dell’avviso di selezione pubblica può essere stabilita la pubblicazione dell’avviso stesso su uno o più quotidiani, a diffusione regionale o nazionale, mediante inserzioni a pagamento contenenti indicazioni sintetiche relative alla categoria, al numero dei posti, al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, al termine di scadenza ed all’Ufficio dell’Ente presso il quale può essere richiesta copia integrale dell’avviso. Possono essere stabilite anche comunicazioni a mezzo radiofonico e tramite il sito Internet.
- Gli avvisi di selezioni interne sono pubblicati, a cura del Settore competente per gli affari del personale, all’Albo Pretorio, in tutte le sedi degli Uffici e Servizi dell’Ente, in modo che ne sia assicurata, nella forma più idonea, la conoscenza da parte di tutti i dipendenti interessati. Copia di tali avvisi viene inviata alle Organizzazioni Sindacali esistenti nell’Ente.
- Copia degli avvisi viene rilasciata a tutti coloro che ne fanno richiesta, direttamente od a mezzo posta, presso l’Ufficio dell’Ente preposto al servizio. Nel caso in cui la trasmissione generi una spesa di rilevante entità, questa, previa valutazione del Responsabile del Settore personale e previo avviso al richiedente, sarà posta a carico del destinatario stesso.
Art. 85
Domanda di ammissione alla selezione
- La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice sulla base di uno schema fornito dall’Amministrazione Comunale, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
- In particolare in tale domanda gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, devono dichiarare:
- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- Il domicilio o recapito (indirizzo completo) al quale l’Amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;
- L’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;
- Il possesso dei requisiti necessari di cui all’art. 80, indicati dall’avviso per la partecipazione alla selezione;
- La mancanza o l’incompletezza di una qualunque delle suddette dichiarazioni può essere sanata dal candidato, anche a mezzo fax, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell’ufficio Personale. La mancata regolarizzazione entro il termine predetto determina l’esclusione dalla selezione.
- Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve, inoltre, dichiarare, ai fini dell’applicazione del diritto di precedenza o preferenza, il titolo che dà diritto a tale beneficio. In particolare, coloro che intendono beneficiare delle precedenze previste, dalla legge n. 68/1999, dovranno dichiarare di essere iscritti negli appositi elenchi previsti dalle normativa in oggetto.
- Non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a selezioni pubbliche.
- Nelle selezioni per prove e titoli, nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, tutti i titoli utili per la progressione in graduatoria ed allegata l’eventuale documentazione necessaria. I documenti eventualmente presentati dovranno essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. I titoli dichiarati o presentati dovranno essere stati conseguiti entro i termini di scadenza dell’avviso di selezione e saranno valutati ai soli candidati che hanno partecipato alle prove scritte o pratiche previste dalla selezione. I titoli dichiarati o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati né regolarizzati, in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione.
- La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione. Non è richiesta alcuna autenticazione della sottoscrizione, neppure per le istanze trasmesse a mezzo del servizio postale o di altri mezzi, anche telematici o informatici.
Art. 86
Modalità di presentazione della domanda e dei documenti
- La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Amministrazione Comunale – Settore Personale – entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Nazionale dei Concorsi .
- La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante, mentre la data di presentazione diretta è comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa dal competente Ufficio Protocollo dell'ente.
- L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa.
- Alla domanda di selezione dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della tassa di concorso tranne il caso in cui l’Amministrazione abbia esentato la selezione da tale tassa. La mancata acclusione della ricevuta di versamento della tassa è sanabile, purchè l’originale della ricevuta di versamento venga trasmesso all’Ente entro sette giorni dalla richiesta di integrazione, a pena di esclusione dalla selezione, ed il relativo versamento risulti effettuato nei termini di bando.
- L’Amministrazione, ai sensi del presente strumento regolamentare, può prevedere, con indicazione esplicita riportata nell’avviso di selezione, l’adozione di procedure sperimentali, informatiche, telematiche o telefoniche, di presentazione delle domande di selezione, in deroga ai precedente commi, e conformemente ai principi recati dalla vigente normativa in materia.
Capo III
Commissioni giudicatrici
Art. 87
Commissioni giudicatrici: Composizione e Nomina
- Le Commissioni Giudicatrici delle prove selettive pubbliche o interne sono nominate con apposito provvedimento del Segretario Generale o del Direttore Generale se nominato, e sono composte, oltre al Segretario verbalizzante individuato nell’ambito del personale dipendente dall’ente idoneo allo svolgimento delle relative attribuzioni, come di seguito indicato, da un titolare di posizione organizzativa, o in assenza dal Segretario Generale, o da un Dirigente di altra pubblica amministrazione con funzioni di Presidente e da due Esperti dotati di provata competenza nelle materie della selezione, scelti tra funzionari delle pubbliche amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.
- Almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni Giudicatrici, salva motivata impossibilità, sono riservati a ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui sopra.
- Riguardo ai concorsi per i profili professionali appartenenti alle categorie C e D, nonchè superiori (qualifiche dirigenziali), le funzioni di componente la commissione, se dipendente di una pubblica amministrazione, sono svolte da dipendenti appartenenti rispettivamente alla categoria D o dirigenziale, o, comunque, a categorie o qualifiche analoghe. Per le prove selettive delle categorie inferiori, le funzioni di componente la commissione, se dipendente di una pubblica amministrazione, sono svolte da dipendenti appartenenti almeno alla categoria C o analoga.
- Il Presidente ed i membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica professionale richiesta per le selezioni come precedentemente specificato. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari o per insufficiente rendimento, ovvero qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un anno dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione.
- Nell’atto di nomina della Commissione possono essere nominati, in via definitiva, i membri supplenti, tanto per il Presidente quanto per i singoli componenti la Commissione. I supplenti intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi.
- Per la validità delle adunanze della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri.
- Quando le prove selettive o preselettive abbiano luogo in più sedi o in locali differenti, si costituisce un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della Commissione, ovvero da un impiegato dell’Amministrazione designato dal Presidente di Commissione, eventualmente su indicazione del responsabile del Servizio Personale.
- Qualora, in relazione all’elevato numero di candidati al concorso o selezione, il Presidente della Commissione Giudicatrice ne faccia richiesta, la Commissione stessa potrà essere integrata da personale addetto all’identificazione dei candidati, preventivamente all’esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante le stesse. Gli impiegati nominati quali Presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio con apposito atto del Presidente di Commissione, eventualmente su indicazione del Responsabile del Settore ove è inserito l’Ufficio Prsonale.
- In relazione a prove di esame che prevedano l’utilizzo di strumentazione informatica, la Commissione potrà essere integrata, su richiesta del Presidente di Commissione, da personale tecnico specializzato che garantisca, durante lo svolgimento delle prove, l’efficienza della strumentazione in uso. Tale disposizione si applica in tutti i casi in cui, per il particolare esperimento di prove selettive, si renda necessaria la presenza di personale altamente specializzato.
- Possono essere chiamati a far parte della Commissione componenti aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera, per materie speciali, nonché per le prove preselettive, ove previste.
- I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall’incarico salvo espressa conferma con apposito atto del Segretario Generale.
- Il Segretario di commissione ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati tutti inerenti alla procedura concorsuale o selettiva in espletamento, conformemente alle indicazioni rese dal Presidente, nonché della redazione dei verbali attestanti le operazioni assolte, per ciascuna seduta, della commissione esaminatrice. Detti verbali sono sottoscritti in calce e siglati in ciascuna pagina da tutti i membri della commissione procedente.
Art. 88
Insediamento della commissione
- La Commissione giudicatrice, convocata con avviso scritto, si insedia alla data fissata dal Presidente, previo accordo con gli altri membri. Il Presidente della Commissione giudicatrice convoca la prima riunione della stessa entro 10 giorni da quello in cui riceve copia del provvedimento relativo all’ammissione dei concorrenti. Le successive sedute della commissione sono convocate secondo il calendario fissato dalla stessa e con le modalità e i termini dalla medesima stabiliti, dei quali si dà atto a verbale.
- Prima della seduta d’insediamento, l’ufficio competente consegna al Segretario della Commissione copia della determinazione di ammissione dei candidati, assunta dal responsabile del Servizio Personale, le domande, nonché copia di tutti gli atti relativi alla selezione e degli altri atti occorrenti.
- Nella seduta di insediamento e comunque prima dell’esperimento della prima prova prevista, la Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento selettivo e lo rende pubblico con apposito atto.
- La Commissione, al momento del suo insediamento, verifica preliminarmente, anche per cause di ricusazione eventuali dei candidati, l’inesistenza di rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, dei suoi componenti fra loro e con i concorrenti ammessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile ed i componenti medesimi sottoscrivono apposita dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità. I membri, viceversa, che accertino la sussistenza di condizioni d’incompatibilità sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente. In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il Presidente della Commissione informa il Segretario Generale, trasmettendogli copia del verbale, affinché provveda alla sostituzione del componente incompatibile.
- Nel caso in cui un componente sia assente senza averne data valida ed, ove occorrente, documentata giustificazione anche ad una sola convocazione della Commissione, il Presidente deve darne obbligatoriamente comunicazione al Segretario Generale, il quale ne dichiara la decadenza dall’incarico e provvede alla sostituzione. Le operazioni espletate fino a quel momento dalla Commissione restano comunque valide e il nuovo componente partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale. Al momento dell’assunzione dell’incarico egli ha l’obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. Dell’osservanza di tale obbligo viene fatto apposito riferimento nel verbale.
- Decadono dall’incarico e necessitano di sostituzione i componenti nei cui confronti sopravvengano procedimenti penali che determinano limitazioni alla loro libertà personale, condanne od altre cause che comportino la decadenza o l’interdizione dagli Uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte della Commissione.
- Ai membri, al segretario ed al presidente delle commissioni giudicatrici, purché quest’ultimo, se dirigente o titolare di posizione organizzativa, non sia dipendente dell’Ente, compete una indennità di partecipazione alle sedute della Commissione nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta Municipale
- Per i dirigenti incaricati di far parte delle Commissioni Giudicatrici, con riguardo alle attribuzioni delle posizioni ricoperte, si applica la disciplina di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale. Al segretario della commissione, se rinuncia all’indennità, compete la normale retribuzione, nonché la retribuzione per lavoro straordinario, qualora ne ricorrano le circostanze. I dipendenti dell’amministrazione nominati quali membri del Comitato di vigilanza hanno diritto a percepire il trattamento economico ordinario e/o straordinario contrattualmente previsto e determinato.
- Ai membri e al Presidente che non risiedano nel territorio comunale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite, dall’articolo 5 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli appartenenti alle qualifiche apicali, con esclusione del Presidente di commissione dipendente dell’Ente.
- Tutti i componenti della Commissione Giudicatrice che siano dipendenti dell’Amministrazione Comunale, ad eccezione del segretario se ha rinunciato all’indennità, partecipano alle sedute della commissione al di fuori dell’orario di lavoro e, qualora appartenenti alla qualifica dirigenziale, al di fuori dell’orario di servizio applicato nell’unità di appartenenza funzionale, laddove possibile.
Art. 89
Incompatibilità
- Nel caso in cui emerga nel corso dei lavori la sussistenza ab origine di uno degli impedimenti di cui al precedente art. 88, le operazioni effettuate sino a quel momento sono annullate d’ufficio con atto del Responsabile del Settore Personale.
- Nel caso di incompatibilità sopravvenuta nel corso della procedura concorsuale si procede unicamente alla surrogazione del componente interessato, restando salve le operazioni sino ad allora compiute.
- I componenti della Commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati. Possono essere incaricati dall’Amministrazione Comunale di tenere lezioni o appositi momenti formativi sulle materie previste dagli avvisi di selezione nell’ambito di appositi corsi di preparazione aperti a tutti i candidati.
Art. 90
Ordine dei lavori
1. La Commissione giudicatrice osserva il seguente ordine dei lavori:
- Dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità fra i componenti;
- Presa d’atto dell’ammissione, operata con atto dirigenziale del responsabile del Servizio Personale, dei concorrenti alle prove selettive;
- Verifica di non sussistenza di situazioni di incompatibilità fra componenti la commissione e concorrenti;
- Esame degli atti di indizione della selezione, dell’avviso di selezione e delle norme del presente regolamento;
- Determinazione dei criteri per la valutazione delle prove e, se previsto, dei titoli e del curriculum professionale;
- Fissazione della data della preselezione, se prevista e se non prevista dal bando;
- Fissazione della data delle prove, se non prevista dal bando;
- Determinazione, in considerazione del numero dei concorrenti ammessi alla preselezione o alle prove selettive, del termine del procedimento concorsuale e sua idonea pubblicizzazione;
- Esperimento delle prove preselettive, scritte e/o pratiche;
- Valutazione dei titoli dei candidati presentatisi alle prove e attribuzione dei punteggi nel rispetto dei criteri valutativi stabiliti nell’avviso di selezione;
- Valutazione delle prove selettive;
- Comunicazione ai candidati dell’esito delle prove e del punteggio conseguito anche tramite pubblicazione all’Albo;
- Espletamento e valutazione del colloquio. Qualora il colloquio si svolga in più giornate, al termine di ciascuna giornata dovrà essere pubblicato il punteggio attribuito ai candidati che hanno sostenuto la prova;
- Formulazione della graduatoria con i punteggi riportati, per ciascuna prova e nel complesso, da ciascun candidato.
- Di tutte le determinazioni e delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice viene redatto apposito verbale sottoscritto, in ogni pagina, dal Presidente, dai Commissari e dal segretario.
Art. 91
Modalità di assunzione delle decisioni
- Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.
- Solo durante lo svolgimento delle prove scritte o teorico/pratiche, qualora le stesse, per la loro natura, non richiedano una valutazione contestuale, i componenti possono assentarsi alternativamente, purché nella sede in cui si svolge la selezione siano costantemente presenti almeno due Commissari o un Commissario e il segretario.
- L’assegnazione dei punteggi relativi alle prove selettive avviene con votazione palese e contestuale e il voto finale è determinato a maggioranza sulla proposta di voto formulata dal Presidente o da un componente della commissione stessa.
- In tutte le fasi del procedimento di selezione la Commissione delibera a maggioranza di voti.
- Tutti i componenti della Commissione, compreso il Presidente, hanno uguale diritto di voto. Il segretario non ha diritto al voto. Il Presidente di commissione ha il compito di dirigere e coordinare l’attività dell’organo presieduto, nonché di intrattenere i rapporti con l’Amministrazione ed i candidati per quanto attiene alle comunicazioni ufficiali relative al concorso o alla selezione.
- Una volta verbalizzato il risultato della votazione, non possono essere presi in considerazione voti diversi da quelli già espressi. I Commissari possono, comunque, far verbalizzare le loro ragioni e opinioni, nel caso in cui vengano a conoscenza, anche dopo l’esperimento della votazione, di manifeste irregolarità o illegittimità procedurali, ovvero di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini del procedimento selettivo.
- Una volta verbalizzate le loro ragioni, nei casi di presunte irregolarità formali o sostanziali o di altri fatti rilevanti ai sensi del precedente comma, i componenti della commissione non possono per ciò solo rifiutarsi, a conclusione della seduta, di sottoscrivere i verbali.
Capo IV
Criteri di valutazione dei titoli
Art. 92
Titoli valutabili nelle selezioni
- La commissione, dopo aver accertato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti articoli, procede alla determinazione delle modalità per la valutazione dei titoli della selezione, senza prendere visione dei documenti dichiarati o presentati e osservando i criteri generali stabiliti dal presente articolo.
- La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte, teoriche e/o pratiche e prima che si proceda alla valutazione delle stesse, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 90 comma 1, numeri 9), 10) e 11), del presente regolamento.
- I titoli valutabili per le selezioni esterne si suddividono in quattro tipologie:
1 ) = Titoli di servizio
2 ) = Titoli di studio
3 ) = Titoli vari
4 ) = Curriculum professionale
- Fermo restando il punteggio massimo complessivo stabilito in 10/30 o equivalente, fatta eccezione per le procedure interne, nell’avviso di selezione è determinata la distribuzione del punteggio nelle varie tipologie di titoli valutabili sulla base delle particolari figure professionali richieste e le modalità di attribuzione.
- Nelle selezioni interne le tipologie di titoli valutabili, oltre all’anzianità di servizio per le categorie A, B e C, nonché all’anzianità di servizio ed al curriculum professionale, insieme ad eventuali ulteriori titoli vari per la categoria D, possono essere aggiuntivamente individuate nel cosiddetto "credito formativo valutato", consistente nella capitalizzazione di appositi momenti formativi esperiti dall’Amministrazione e conclusisi con specifici momenti di valutazione sull’apprendimento e sull’arricchimento professionale conseguito, dal lavoratore, in funzione dello specifico ruolo aziendale rivestito, e nel cosiddetto "credito lavorativo" acquisito dal lavoratore stesso, rappresentato da un apposito giudizio espresso dal responsabile della struttura organizzativa di appartenenza o, collegialmente, da più responsabili di unità organizzative di appartenenza funzionale, che tenga conto dei trascorsi lavorativi e professionali dell’operatore interessato presso l’Amministrazione Comunale, valutati, nel corso della fase pregressa del rapporto di lavoro, anche sulla base di indicatori assunti per la progressione economica orizzontale e/o per la produttività individuale e/o per il conseguimento di obiettivi e risultati, secondo il sistema di valutazione permanente da strutturarsi ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.
- Può essere valutato il servizio presso enti pubblici o privati, in funzione della posizione messa a selezione.
- La valutazione di titoli vari e del curriculum professionale è lasciato alla discrezionalità della Commissione Giudicatrice, tenuto conto delle autocertificazioni e della documentazione presentata dal candidato, secondo i criteri generali di cui al successivo comma.
- Per i titoli vari, la Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare valutazione, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto da ricoprire e a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili nelle categorie precedenti.
- Sono comunque valutati:
- le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto a selezione
- le specializzazioni conseguite in attività connesse al posto a selezione o per lo stesso espressamente richieste
- la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a selezione
- titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l’ammissione alla selezione, anche non attinenti specificamente alla professionalità richiesta ma, comunque, attestanti generale arricchimento della stessa.
- La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lettere b) e c) viene effettuata allorchè tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione pubblici o giuridicamente riconosciuti come tali.
- L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate, nonché di attività e di ogni altro elemento di valutazione del candidato, rilevanti ai fini della posizione da ricoprire, che non abbia già dato luogo all’attribuzione di punteggio nelle altre categorie di titoli.
- L’eventuale valutazione del credito formativo valutato e del credito lavorativo è operata, dalla commissione di selezione, sulla base dei criteri puntualmente specificati nell’ambito dell’avviso di selezione e, comunque, sulla scorta di appositi momenti considerativi preventivamente formulati e trasmessi dai competenti responsabili di strutture organizzative, secondo principi e criteri generali assunti con apposito atto organizzativo del Segretario o Direttore Generale.
- Nel caso di concorso per soli titoli, fermi restando i criteri di valutazione di cui al presente articolo, il punteggio a disposizione della Commissione è determinato, ai fini valutativi, in 30/30 o equivalente.
- Nel caso in cui il dipendente che partecipi a concorso interno sia risultato oggetto di applicazione di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione della domanda, la commissione giudicatrice attribuisce un punteggio negativo computato come segue:
- provvedimento applicativo del richiamo scritto (censura) comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari a 4/30 o equivalente;
- il provvedimento applicativo della multa comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari a 8/30 o equivalente;
- il provvedimento applicativo della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari a 10/30 o equivalente.
- Ai fini di cui sopra, la commissione si avvale di apposita certificazione interna, debitamente prodotta a cura dell’Ufficio personale.
Capo V
Procedure e prove selettive
Art. 93
Ammissione dei candidati
- Scaduto il termine fissato dagli avvisi di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione ai relativi procedimenti, il competente Servizio del personale dell’Amministrazione procederà a riscontrare le domande ai fini della loro ammissibilità.
- Il Dirigente del Servizio Personale determina, con proprio provvedimento, l’ammissibilità delle domande regolari e la esclusione di quelle insanabili o inaccoglibili indicando, per ciascuna, le motivazioni di esclusione con specifico ed espresso riferimento al bando, al presente regolamento o, comunque, al vigente ordinamento disciplinante la materia.
- La completa documentazione del concorso viene, quindi, trasmessa, senza ritardo, al segretario della Commissione giudicatrice.
Art. 94
Calendario delle prove selettive
- Le prove preselettive, scritte, pratiche, ed orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con Decreto del Ministro dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
- Il diario delle prove selettive, scritte, teoriche e/o pratiche, se non già indicato nel bando, deve essere trasmesso ai candidati ammessi alla selezione non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime, mediante spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- L’avviso per la presentazione al colloquio deve essere spedito, ai singoli candidati ammessi, almeno 15 giorni prima di quello in cui debbono sostenerla. Agli stessi deve, altresì, essere data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove teoriche e/o pratiche ed i punteggi attribuiti ai titoli presentati dai candidati; tale comunicazione può essere sostituita con idonea pubblicazione se indicata nel bando.
- La data del colloquio può essere fissata anche nella comunicazione delle prove scritte, teoriche e/o pratiche. In tal caso il termine di preavviso del colloquio non può essere inferiore a venti giorni.
- Nella lettera d’invito alle prove i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido. Dovranno essere, inoltre, avvertiti che, durante le prove di esame, è permesso consultare, qualora la commissione lo ritenga opportuno, esclusivamente testi di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate, né annotate con massime giurisprudenziali. Per le selezioni a posti relativi a profili professionali tecnici la commissione può stabilire, al momento in cui determina la data delle prove, eventuali pubblicazioni o manuali tecnici che potranno essere consultati durante le prove scritte dandone avviso ai concorrenti nella lettera d’invito.
Art. 95
Modalità di svolgimento delle prove scritte
- Il giorno stesso e immediatamente prima dello svolgimento di ciascuna prova la Commissione giudicatrice formula una terna di elaborati per ciascuna prova scritta o teorico-pratica, il cui testo viene numerato e racchiuso in altrettante buste sigillate prive di segni di riconoscimento. I contenuti degli elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
- Ammessi i candidati nei locali in cui deve aver luogo la prova, si procede all’accertamento dell’identità personale dei candidati stessi e alla consegna, a ciascuno di essi, del materiale occorrente per lo svolgimento della prova.
- In caso di prova scritta i candidati vengono, inoltre, informati che:
- durante le prove non debbono comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, né mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione o con gli incaricati della vigilanza;
- i lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio ad inchiostro e la firma di due componenti la Commissione giudicatrice;
- i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E’ ammessa unicamente la consultazione di dizionari e testi di legge non commentati, preventivamente autorizzati dalla Commissione.
- Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti o che comunque venga inequivocabilmente trovato a copiare da appunti o da testi non ammessi o da altro concorrente, è escluso immediatamente dalla prova a giudizio insindacabile della commissione giudicatrice.
- Prima dell’inizio di ciascuna prova scritta o teorico-pratica ad ogni candidato sono consegnate, in ciascuno dei giorni di esame:
- due fogli vidimati da due componenti la commissione giudicatrice, mediante apposizione di firma sintetica in corrispondenza del timbro ad inchiostro apposto sul foglio
- una busta grande e una piccola contenente un cartoncino bianco per l’indicazione delle generalità (nome, cognome, nonché luogo e data di nascita)
- una penna con inchiostro di colore uguale per tutti i concorrenti.
- Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle messe a disposizione.
- Espletate le formalità preliminari, il Presidente invita un candidato a presentarsi per scegliere una delle tre buste contenenti le prove oggetto della selezione, previa constatazione della loro integrità, anche sigillatoria. Il Presidente legge, quindi, ad alta voce prima il contenuto della prova della busta prescelta, poi i testi contenuti nelle altre due. Si procede, quindi, alla dettatura o alla distribuzione, previa fotocopiatura, della prova estratta. Infine il Presidente dichiara l’inizio della prova e l’ora in cui la stessa avrà termine.
- I concorrenti, una volta conclusa la prova o, comunque, scaduto il termine previsto, chiudono gli elaborati nella busta grande nella quale dovranno inserire anche quella, debitamente sigillata, di formato più piccolo e contenente il foglietto con le generalità del candidato.
- Le buste contenenti gli elaborati, raccolte in apposito plico firmato da tutti i componenti la commissione, sono consegnate al segretario della stessa, che ne cura la custodia fino al momento della valutazione degli elaborati.
- Qualunque segno di riconoscimento che possa servire ad identificare l’autore dell’elaborato, comporta l’annullamento della prova di esame e l’esclusione dalla stessa a giudizio insindacabile della Commissione.
- Nel caso in cui la prova selettiva venga svolta in più sedi, le prove svolte dai candidati nelle sedi diverse da quelle della Commissione giudicatrice e i relativi verbali sono custoditi dal Presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al Presidente della Commissione giudicatrice con le modalità di cui sopra.
- Nel caso in cui il bando di selezione preveda lo svolgimento di una prova preselettiva o di una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato o altro diverso sistema selettivo basato su domande o quiz, la Commissione giudicatrice, prima dell’inizio della prova, predispone 3 gruppi di domande racchiusi in altrettante buste identiche e prive di contrassegni, fra le quali un candidato, designato dagli altri o, in assenza, dal Presidente, effettuerà la scelta del gruppo che costituirà oggetto della prova attitudinale. Il testo prescelto viene distribuito ai concorrenti, dopo il sorteggio, a cura della Commissione, fotoriprodotto in modo idoneo per fornire con chiarezza le risposte. Si applicano, per quanto necessario, tutte le altre procedure e disposizioni previste dai commi precedenti del presente articolo.
- La selezione e valutazione delle risposte fornite nei questionari da ciascun concorrente può essere effettuata con sistemi informativi automatizzati, il cui procedimento deve essere previamente approvato dalla Commissione giudicatrice, alla quale compete di accertare che essi offrano tutti i requisiti di obiettiva attendibilità di risultato e di idoneità di selezione in funzione della posizione professionale da acquisire, e che consentano, altresì, ove ritenuto possibile ed opportuno, di rinviare l’identificazione dei concorrenti al momento in cui tutte le prove siano sottoposte a valutazione ed assegnate le relative votazioni.
- Nel caso di prova preselettiva, dopo la correzione della stessa, la Commissione provvede alla convocazione dei candidati ammessi alla successive fasi selettive, nonché alla comunicazione di esclusione agli altri candidati. I punteggi riportati nella prova preselettiva non sono considerati utili ai fini della formazione della graduatoria finale.
Art. 96
Modalità di svolgimento delle prove pratico-applicative
- Per lo svolgimento della prova pratico-applicativa, al fine di garantire uguali condizioni a tutti i candidati, occorre operare in modo che gli stessi possano disporre, in eguale misura, degli stessi materiali, di apparecchiature o strumenti che forniscano le medesime prestazioni, di eguale spazio operativo e di quant’altro necessario allo svolgimento della prova stessa in condizioni di parità effettiva.
- Laddove, per motivi logistici e/o organizzativi, se ne presenti la necessità, la prova pratica può essere espletata in più sedi e in date diverse.
- In dipendenza della natura delle prove pratico-applicative l’assegnazione delle votazioni può essere effettuata, da parte della Commissione, anche subito dopo che ciascun concorrente ha sostenuto le stesse, dopo che il medesimo si è allontanato dal locale ove esse hanno avuto luogo e prima dell’ammissione di altro candidato.
- Nel verbale deve essere riportata una descrizione sintetica delle modalità di effettuazione della prova da parte del candidato, del tempo impiegato e della valutazione attribuita.
Art. 97
Valutazione degli elaborati di cui alle prove scritte
o teorico-pratiche
- In caso di espletamento di due prove scritte e/o teorico-pratiche, la Commissione, ove possibile, procede alla valutazione degli elaborati dopo l’esecuzione di entrambe le prove.
- La Commissione giudicatrice, verificata l’integrità del plico contenente gli elaborati o, comunque, delle buste degli elaborati qualora non sia stato possibile l’inserimento delle stesse in un unico plico, lo apre e segna su ciascuna busta in esso contenuta un numero progressivo che viene poi riportato, di volta in volta, su ogni foglio contenuto nella busta stessa e sulla busta piccola contenente le generalità del concorrente. Al termine della lettura e delle valutazioni di ciascun elaborato di cui alla prima prova scritta o alla prova teorico-pratica, la Commissione riporta su un elenco numerico il voto, in cifre e in lettere, riportato in corrispondenza del numero assegnato all’elaborato stesso.
- Nel caso di due prove, si procede in modo analogo alla valutazione degli elaborati redatti nel corso della seconda prova.
- Al termine dell’esame e della valutazione di tutti gli elaborati relativi alle prove, si procede al riconoscimento dei candidati. Per ciascuna prova si procede all’apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati, riportando, quindi, il nome e cognome dei vari candidati in corrispondenza del numero assegnato a ciascun elaborato nell’elenco numerico di cui al comma 2.
- In ipotesi di pluralità di prove o di prove svolte in giorni diversi si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, commi 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, qui ricettivamente assunto in applicazione.
Art. 98
Colloquio
- Il colloquio è effettuato nei casi e nei modi previsti dal presente regolamento.
- L’identificazione dei candidati ammessi al colloquio viene effettuata dalla Commissione prima dell’inizio dello stesso, in base alla visione di un documento legalmente valido esibito dal candidato.
- L’ordine di ammissione al colloquio viene stabilito prima dell’inizio del colloquio stesso, mediante sorteggio della lettera alfabetica e in occasione dell’espletamento della prova scritta e/o teorico/pratica.
- Quando il numero dei candidati non consenta l’espletamento del colloquio in una stessa giornata, la Commissione, seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi, stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve presentarsi, comunicando, ad ogni candidato, quella ad esso relativa.
- Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione. Qualora il colloquio sia programmato in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento del colloquio ad altra data, entro l’ultimo termine previsto dal programma. La Commissione giudicatrice decide su tale istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso con mezzi idonei al concorrente. Se l’istanza viene respinta o il concorrente non è presente alla prova, viene escluso dalla selezione. Se l’istanza viene accolta nella comunicazione viene precisata la nuova data e l’orario della prova.
- Riguardo all’espletamento del colloquio, la Commissione giudicatrice procede a predeterminare, immediatamente prima dell’inizio della prova, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna o per taluna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscano l’imparzialità delle prove. Dei criteri e modalità seguite viene dato atto nel verbale.
- I colloqui devono svolgersi in locali aperti al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
- Qualora il metodo sia accettato dalla totalità dei candidati la Commissione può rivolgere a tutti i medesimi quesiti e nello stesso ordine al fine di facilitare la comparazione e valutazione delle risposte; in tal caso i candidati dichiareranno esplicitamente di rinunciare ad assistere ai colloqui dei candidati che li precedono.
- Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione procede alla valutazione della stessa attribuendole un punteggio, previo allontanamento del pubblico presente.
- La Commissione, terminati tutti i colloqui della giornata, espone le votazioni conseguite nella sede di espletamento della prova affinché i candidati ne possano prendere visione; copia della stessa dovrà essere pubblicata nel primo giorno utile nell’Albo Pretorio dell’Amministrazione.
Capo VI
Conclusione delle procedure selettive
Art. 99
Approvazione e utilizzo delle graduatorie
- Espletata la selezione e formulata la graduatoria di merito, la Commissione trasmette all’Amministrazione i verbali dei propri lavori.
- Qualora dall’esame degli atti da parte dell’Ufficio Personale emergano irregolarità, omissioni, errori di calcolo o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili, il Responsabile del Servizio Personale rimette nuovamente gli atti al Presidente della Commissione giudicatrice, invitandolo a riunire la stessa entro 7 giorni affinché proceda ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari, adottando i provvedimenti del caso. Il Presidente della Commissione, avvenuta la riunione della stessa, rimette il verbale e tutti gli atti, a mezzo del segretario della Commissione, entro i tre giorni successivi alla seduta.
- Il Responsabile del Servizio Personale procede, quindi, con proprio atto, all’approvazione dei verbali e della graduatoria della selezione, dopo aver verificato le eventuali dichiarazioni dei candidati e/o gli eventuali documenti inoltrati o acquisiti, attestanti il diritto al beneficio della precedenza o preferenza di legge, ed aver apportato alla predetta graduatoria le eventuali integrazioni formali che si rendessero necessarie. Il Dirigente stesso può, altresì, con proprio atto, rettificare, integrare e/o apportare correttivi, anche sostanziali, alle risultanze della graduatoria, laddove la commissione, ancorchè investita della questione, rimanga ingiustificatamente inerte o ritardi gravemente le operazioni integrative o modificative richieste o indicate.
- Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
- Le graduatorie delle selezioni esterne e interne rimangono efficaci per il periodo stabilito per legge.
- Le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato possono essere utilizzate anche per eventuali assunzioni di personale non di ruolo a tempo determinato; l’eventuale chiamata non pregiudica in alcun modo la posizione del candidato per l’assunzione definitiva.
- La graduatoria finale, approvata dal Dirigente del Settore Personale, viene affissa all’Albo Pretorio e comunicata a ciascun candidato. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, decorre il termine per l’eventuale impugnativa.
- La graduatoria di merito rimane efficace, per il periodo temporale previsto per legge e decorrente dalla data della sua approvazione, per l’eventuale copertura, oltre che dei posti originariamente messi a concorso, dei ruoli funzionali che si venissero a rendere successivamente vacanti e/o disponibili, con riguardo alla medesima posizione professionale, nel periodo di operatività della graduatoria stessa, nonché dei posti che, ancorché vacanti all’atto dell’indizione concorsuale, non siano stati originariamente messi a selezione, nonché, ancora, dei posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione selettiva o concorsuale, purché precedentemente alla approvazione della graduatoria stessa.
Art. 100
Applicazione dei titoli di preferenza
A parità di merito e di titoli dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è determinata nell’ordine:
- dalla minore età anagrafica (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998);
- dal numero dei figli a carico per coniugati e non coniugati;
- dalla maggiore esperienza lavorativa computata su tutto il complessivo pregresso lavorativo del concorrente.
Art. 101
Assunzioni in servizio
- I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo notifica o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi personalmente presso l’Amministrazione Comunale, entro il termine prescritto nella predetta comunicazione, comunque non inferiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della stessa, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta, comunque, subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione all’impiego presso l’Amministrazione di cui al presente regolamento e sono assunti in prova nella posizione professionale e di categoria per la quale risultano vincitori. L’assunzione avviene, comunque, in compiuta applicazione delle disposizioni contrattuali collettive e di quelle recate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
- Agli assunti all’impiego presso l’Amministrazione si applicano, con riguardo alla produzione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti d’accesso al precedente comma richiamati, le vigenti disposizioni contrattuali e legislative in materia, segnatamente per quanto attiene alle facoltà autocertificative ed autodichiarative, nonché di acquisizione documentale diretta tra enti, ad iniziativa o ad impulso, ammesse dall’ordinamento legislativo regolante tali profili di disciplina.
- La verifica di cui al comma precedente non è richiesta, di norma, qualora il concorrente sia già dipendente di ruolo dell’Ente.
- L’Amministrazione, una volta acquisita tutta la documentazione e verificatane la regolarità provvede, previe dichiarazioni di rito in ordine alla insussistenza di cause d’incompatibilità professionale o di altra eventuale natura, alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con il candidato, ai sensi di quanto disposto dai vigenti contratti collettivi nazionali di categoria.
- Qualora il vincitore di concorso non ottemperi alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Comunale comunica di non dar luogo alla stipulazione del relativo contratto individuale o, se questo è già stato condizionatamente stipulato, l’avvenuta risoluzione dello stesso, fatto salvo il caso in cui il vincitore medesimo non richieda preventivamente ed ottenga, per giustificato e documentato motivo, apposita proroga del termine stabilito, la cui estensione temporale è determinata, dall’Ente, con provvedimento motivato del Responsabile del settore personale, in relazione alla natura della causa impeditiva addotta.
- La prestazione del servizio militare o del servizio sostitutivo civile costituisce giusta causa di differimento dei termini prescritti e, come tale, la proroga di cui sopra opera di diritto, estendendosi al complessivo periodo d’impossibilità ad adempiere, strettamente conseguente alla causa ostativa in parola.
Art. 102
Periodo di prova
- Il personale assunto in servizio è sottoposto all’esperimento di un periodo di prova ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dei relativi contratti di lavoro..
- La valutazione dell’esperimento rientra nelle ordinarie competenze gestionali del rapporto di lavoro del Responsabile di Settore cui il dipendente interessato risulta funzionalmente assegnato.
- Il Responsabile che non intenda confermare l’assunzione di un dipendente, ad esso assegnato, per mancato superamento del periodo prova, trasmette, al Responsabile del Servizio Personale, una relazione, debitamente motivata in fatto, sulle prestazioni svolte dal dipendente medesimo in costanza dell’esperimento della prova, con richiesta di provvedere alla risoluzione dell’instaurato rapporto di lavoro.
- Il Responabile del Servizio Personale, ove riscontri la logicità e la compiutezza della motivazione, comunica al dipendente la risoluzione del rapporto indicandone le generiche motivazioni
- Il Responsabile del Servizio Personale non ha facoltà di sindacare la veridicità dei fatti, quali esposti dal responsabile competente nella relazione di cui al comma 3, e non è responsabile del relativo merito valutativo.
- La facoltà risolutoria di cui al presente articolo può essere, altresì, esercitata direttamente dal Responsabile del Settore cui il dipendente è funzionalmente assegnato; in tal caso della risoluzione del rapporto ne è data immediata comunicazione al Responsabile del Servizio Personale.
Capo VII
Reclutamenti speciali
Sezione I
Assunzioni ex art. 16, legge n. 56/1987
Art. 103
Assunzioni operate ai sensi dell’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56
- Le assunzioni per le categorie professionali ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, con eccezione delle posizioni professionali sottratte alla presente procedura di reclutamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, sono effettuate conformemente alle disposizioni recate dall’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con le modalità prescritte dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, così come attuate, specificate ed integrate dalle norme di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, per le parti applicabili in questa sede da ritenersi richiamate recettiziamente.
- Si applicano, altresì, le prescrizioni portate dal presente regolamento, in quanto compatibili con il sistema dispositivo richiamato nel comma 1.
- La presente procedura reclutativa si applica limitatamente alle posizioni ascritte alla categoria ed ai profili di cui al comma 1 riservate all’accesso dall’esterno, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente C.C.N.L. 31 marzo 1999.
Sezione II
Assunzioni di soggetti riservatari
Art. 104
Assunzioni obbligatorie di soggetti
appartenenti a categorie protette
- Le assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti a particolari categorie protette di cittadini avvengono in conformità a quanto disposto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, come, da ultimo, sostituito dalle prescrizioni recate con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, fatta eccezione per le modalità di pubblicazione della richiesta di avviamento inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Politiche del Lavoro, di cui all’articolo 32, comma 1, del ridetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, da effettuarsi mediante affissione dell’istanza stessa o di apposito avviso all’albo pretorio dell’Amministrazione Comunale per un periodo non inferiore a quindici giorni, decorrente dalla data di presentazione della richiesta di cui trattasi ed, eventualmente, mediante le diverse forme di pubblicazione di cui al precedente articolo 84.
- Si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni richiamate nel precedente comma, le prescrizioni recate dal presente atto regolamentare.
Sezione III
Reclutamenti a tempo determinato
Art. 105
Rapporti di lavoro a tempo determinato
- L’Amministrazione Comunale può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, nei casi, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.
- L’Amministrazione Comunale ha facoltà, altresì, di realizzare ulteriori e differenti rapporti di lavoro subordinato a termine, anche sulla base di causali non espressamente determinate dalla disciplina di cui al comma 1, qualora ciò non risulti inderogabilmente precluso dall’ordinamento vigente in materia.
Art. 106
Selezioni ordinarie per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato
- Alle selezioni finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato si applica la disciplina di cui al presente regolamento – parte seconda, Capi I e II, in quanto compatibile con la speciale natura del rapporto di lavoro a termine.
- Per le selezioni di cui al precedente comma 1, peraltro, il Resposnabile del settore personale, sentiti i Responsabili di Settore interessati, potrà definire ed attuare, in via eccezionale, procedure diversificate, in deroga alle disposizioni recate dal presente regolamento, segnatamente per quanto attiene alle modalità di esperimento delle procedure selettive, alle forme di presentazione delle domande, al modulo costitutivo degli organi selettivi e ai termini di presentazione dei documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, tenuto anche conto delle esigenze di speditezza del procedimento ed in funzione, in ogni caso, di un corretto rapporto costi-benefici, fatti salvi, comunque, i criteri generali previsti dal vigente ordinamento giuridico generale disciplinante la materia degli accessi.
- Alle selezioni di personale a tempo determinato si applicano le disposizioni di principio vigenti per le selezioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito del presente regolamento, nonché le prescrizioni di cui all’articolo 102 del regolamento stesso in materia di determinazione del periodo di prova, con pattuizione di periodi compatibili con la natura e la durata del rapporto.
Art. 107
Casi speciali di selezione per la costituzione
di rapporti a tempo determinato
- Ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, l’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare la conservazione di idonei standard quali-quantitativi di erogazione dei servizi pubblici, può adottare modalità speciali di selezione per la costituzione di rapporti a tempo determinato, per esigenze temporanee o stagionali, nel rispetto dei criteri di speditezza e trasparenza dell’azione di reclutamento, anche mediante formulazione di graduatorie conseguenti all’esperimento di procedure selettive per le posizioni professionali di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987.
- Le modalità di cui al precedente comma sono determinate con il provvedimento di indizione della selezione, anche con l’impiego delle forme reclutative sperimentali di cui all’articolo 77.
Sezione IV
Reclutamenti stagionali
Art. 108
Rapporti di lavoro stagionali
Fermo quanto prescritto dall’articolo 109, l’Amministrazione Comunale, all’occorrenza, può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro stagionali, nei casi e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.
Art. 109
Selezioni per la costituzione
di rapporti di lavoro stagionali
- Alle selezioni finalizzate al reclutamento stagionale di personale dipendente si applica la disciplina di cui al presente regolamento – parte seconda, Capi I e II, in quanto compatibile con la speciale natura di tale rapporto di lavoro, fatte salve, in ogni caso, le norme recate dall’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modifiche ed integrazioni, e dall’articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 25 marzo 1983, n. 79, ove mantenute in vigenza dall’assetto normativo, anche contrattuale, nel tempo operante.
- 2.Il diritto di precedenza nella costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato eventualmente previsto dall’ordinamento legale o contrattuale vigente, opera limitatamente e nell’ambito temporale di vigenza della graduatoria selettiva che ha dato origine al rapporto stagionale fatto valere.
- I rapporti stagionali antecedentemente costituiti che non hanno determinato la possibilità di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 2., possono essere valutati come titoli di preferenza o con attribuzione di particolari punteggi nell’ambito delle selezioni eventualmente effettuate per la copertura dei relativi posti dotazionali di corrispondente categoria e profilo professionale; tale facoltà è da disciplinarsi in sede di bando.
Sezione V
Concorsi interni
Art. 110
Principi di selezione interna
I procedimenti di selezione interna sono volti a consentire la massima valorizzazione della professionalità acquisita, dal personale dipendente, nell’ambito dei processi produttivi gestiti e delle funzionalità espresse dall’amministrazione comunale, nell’interesse precipuo di quest’ultima di conseguire significativi ritorni sugli investimenti operati nell’attività di formazione delle risorse umane, attraverso l’impiego ottimale e compiuto delle qualità individuali conseguite e delle attitudini lavorative dimostrate dal personale, consentendone, nel contempo, la progressione di ruolo e la riqualificazione professionale.
Art. 111
Disciplina del reclutamento interno
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dal vigente sistema contrattuale in materia, le selezioni interne sono esperibili in relazione a profili e figure professionali la cui specifica professionalità risulti acquisibile nell’ambito di particolari funzionalità proprie dell’ente di appartenenza.
- I reclutamenti di cui al comma 1 sono attuabili nelle forme e tipologie procedimentali di selezione previste dall’ordinamento giuridico locale.
- Le selezioni interne sono disciplinate dalle norme dettate nei relativi avvisi di selezione interna approvati dai competenti organi gestionali e formulati nel rispetto dei principi desumibili dalla disciplina recata dai precedenti Capi I e II di questo regolamento – parte seconda, nonché in osservanza delle norme ivi contenute, in quanto compatibili con la natura e la tipologia della selezione prescelta.
Art. 112
Prima individuazione dei profili professionali
interessati da procedimenti di selezione interna
- Nella prima applicazione del presente regolamento, nelle more di indicazione dei percorsi interni di sviluppo professionale da determinarsi nell’ambito della pianificazione annuale dei fabbisogni professionali e di personale di cui all’art. 79, comma 2, sono individuati, quali figure professionali acquisibili mediante procedimento di selezione interna, conformemente a quanto prescritto dal precedente art. 82, comma 3, i profili professionali di cui all’allegato 1 al presente strumento regolamentare.
- Ulteriori posizioni professionali, acquisibili mediante procedimenti di selezione interna, potranno essere individuate, in presenza dei presupposti di legge, di regolamento e di contratto collettivo di lavoro, con provvedimento della Giunta Comunale, integrativo o modificativo del presente regolamento, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del presente regolamento.
Capo VIII
Progressioni economiche
Capo IX
Norme speciali, transitorie e abrogative
Art. 113
Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste, nonché di quanto disposto dal regolamento di questo Ente o da appositi atti organizzativi di competenza del Dirigente del Settore Personale.
Art. 114
Norme transitorie
Sono portate a completamento, sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto compatibili, tutte le procedure selettive pubbliche od interne i cui avvisi siano stati adottati e pubblicati in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso.
Art. 115
Abrogazioni
Dalla data di approvazione delle norme di cui al presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti le assunzioni ed i procedimenti di sviluppo professionale del personale dipendente incompatibili con lo stesso. Il Servizio del Personale, entro sei mesi dalla data di vigenza del presente strumento regolamentare, provvederà alla ricognizione di eventuali norme regolamentari compatibili ed integrative dello stesso, ferma restando la facoltà di disapplicarle o abrogarle con successivi atti della Giunta comunale.
Capo X
INCOMPATIBILITA’, CUMULO D’IMPIEGHI
ED INCARICHI A PERSONALE DIPENDENTE
Sezione I
Incompatibilità
Art. 116
Casi d’incompatibilità
- Il dipendente non può esercitare il commercio, l’industria, l’artigianato, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata all’Amministrazione.
- Al dipendente, altresì, è precluso l’esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego, che sia caratterizzata da particolare intensità, continuatività e professionalità.
- Il divieto riguarda anche l’appartenenza a società commerciale, se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale.
Art. 117
Limiti all’incompatibilità
- I divieti di cui all’articolo precedente non si applicano nei casi di partecipazione a società cooperative, purché i dipendenti non rivestano cariche amministrative, né per svolgere attività di perito od arbitro, previa autorizzazione dell’Ente.
- I dipendenti possono collaborare con redazioni di giornali e/o riviste, quando tali prestazioni non si traducano in attività continuativa o professionale, implicante rilevante impegno operativo e costante applicazione.
- I dipendenti possono iscriversi ad albi professionali qualora le norme che disciplinano le singole professioni lo consentano, pur rimanendo preclusa l’attività libero professionale, se non specificamente ammessa nei casi disciplinati dalla legge.
- E’ consentito, altresì, l’esercizio di attività artistica, sempreché non sia esercitata professionalmente.
- Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa motivata autorizzazione dell’Ente, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro, anche intese nel senso di incarichi professionali quali disciplinati nel presente regolamento, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le funzioni d’istituto dell’Amministrazione.
- Sono fatte salve, per i dipendenti con rapporto a tempo parziale, eventuali disposizioni legislative, generali o speciali, disciplinanti la materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, ed all’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1997, n. 140.
Art. 118
Partecipazione all’amministrazione
di enti, aziende e società
- Nei casi stabiliti dalla legge o quando sia appositamente autorizzato, il dipendente può partecipare all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in enti, associazioni, aziende, istituzioni, consorzi o società ai quali il Comune partecipi o, comunque, contribuisca, o in quelli che siano concessionari dell’ente locale o sottoposti alla sua vigilanza.
- I dipendenti possono essere nominati quali rappresentanti del Comune presso enti, società, associazioni, aziende ed istituzioni nei casi previsti dalla legge.
- I Responsabili di struttura incaricati di funzioni Dirigenziali ai sensi del presente regolamento possono essere nominati direttamente dal Sindaco a svolgere le suddette attività.
Art. 119
Provvedimenti per i casi di incompatibilità
- La violazione, da parte del dipendente, dei divieti posti dai precedenti articoli di questa Sezione costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell’articolo 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni.
- In ogni caso, il recesso dell’Amministrazione può intervenire esclusivamente previa instaurazione di procedimento disciplinare, ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale.
- Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative, generali o speciali, disciplinanti la materia.
Art. 120
Comunicazione dei casi di incompatibilità
- I Responsabili di Settore titolari di posizioni organizzative ed i Dirigenti incaricati ai sensi del presente regolamento sono tenuti a denunciare, al Segretario Generale i casi di incompatibilità dei quali siano venuti, comunque, a conoscenza, relativamente a personale assegnato alla struttura di preposizione, per l’attivazione del conseguente procedimento disciplinare.
- La struttura competente in materia di personale che abbia, comunque, notizia di situazioni di incompatibilità, svolge autonomamente gli opportuni accertamenti ed instaura direttamente il procedimento disciplinare.
Sezione II
Cumulo di impieghi
Art. 121
Divieto di cumulo di impieghi pubblici
- Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.
- I Responsabili di Settore titolari di posizioni organizzative ed i Dirigenti incaricati ai sensi delle disposizioni recate dal presente regolamento sono tenuti a comunicare, alla struttura competente in materia di personale, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente.
- L’assunzione di altri impieghi, nei casi in cui la legge non consenta il cumulo, comporta, di diritto, la cessazione del precedente impiego dalla data di assunzione del nuovo.
Sezione III
Incarichi professionali
conferiti a personale dipendente
Art. 122
Principi generali
- Rientrano nella categoria degli incarichi professionali le prestazioni lavorative svolte, dal personale dipendente dell’Ente, in assenza del vincolo di subordinazione, al di fuori delle mansioni assegnate e, comunque, dei doveri d’ufficio, a favore sia dell’Amministrazione d’appartenenza, sia di soggetti terzi, pubblici e privati.
- Lo svolgimento di incarichi professionali da parte del personale dipendente deve essere, ove richiesto, previamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni.
- L’Amministrazione Comunale, nei limiti imposti dalle proprie esigenze funzionali ed erogative, riconosce, nello svolgimento di incarichi professionali esterni ed interni, concreta occasione d’accrescimento professionale per il personale dipendente interessato, nonché positivo strumento divulgativo e di scambio delle esperienze organizzative e gestionali condotte da ciascun ente, amministrazione e/o soggetto pubblico e privato, nell’ottica della maggior diffusione, omogeneizzazione ed ottimizzazione dei modelli aziendali adottati.
Art. 123
Conferimento di incarichi operato dall’Amministrazione di appartenenza
- L’Amministrazione Comunale non può conferire, a propri dipendenti, incarichi afferenti ad attività e funzioni ricomprese nei propri compiti e doveri d’ufficio; tale divieto non opera in presenza di incarichi espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative.
- L’affidamento di incarichi a propri dipendenti avviene, con apposito provvedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, economicità ed efficienza del conferimento. Il provvedimento di conferimento è di competenza del Responsabile del Settore competente alla specifica prestazione professionale offerta dal dipendente.
- E’ escluso ogni conferimento, a qualsiasi titolo operato, a personale collocato in posizioni organizzative.
- La scelta del dipendente cui affidare l’incarico avviene, ove possibile, mediante procedura comparativa, finalizzata a privilegiare le capacità professionali dei soggetti coinvolti e la appartenenza, anche funzionale, al settore di competenza, in ragione della tipologia di prestazioni richieste.
- Gli incarichi conferiti devono essere assolti al di fuori del normale orario di lavoro, con strumentazioni e materiale a carico del dipendente incaricato, e sono compensati in relazione al tipo di attività che viene richiesta e svolta, salvaguardando il principio della convenienza economica. Il compenso sarà calcolato in base ai seguenti parametri:
a) ove siano applicabili, in base alle relative tariffe professionali ridotte da un minimo del 30% ad un massimo del 50%;
b) ove, invece, le tariffe professionali non siano applicabili, il compenso viene determinato, con analogia, alle tariffe professionali più consone alla natura dell’incarico svolto ridotte come sub a).
Art. 124
Autorizzazione all’assunzione
di incarichi a favore di altre Amministrazioni
- L’Amministrazione Comunale può autorizzare i propri dipendenti a svolgere, presso amministrazioni dello Stato, Regioni, enti pubblici locali, I.P.A.B., aziende, associazioni e consorzi tra enti locali, società con partecipazione pubblica ed Aziende Sanitarie Locali, incarichi in qualità di perito, arbitro, consulente, collaudatore, membro di gruppo di lavoro, collaboratore professionale, incarichi per attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro, verificate le compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio in atto con l’Amministrazione Comunale.
- L’Amministrazione può, altresì, autorizzare il dipendente all’esercizio di incarichi a favore di società e persone fisiche svolgenti attività d’impresa o commerciale, qualora ravvisi, al riguardo, specifico interesse pubblico, diretto o indiretto, previa valutazione discrezionale dell’Amministrazione che tenga conto:
- del valore economico connesso alle prestazioni da rendersi nell’assolvimento dell’incarico professionale;
- del grado di responsabilità correlato alla predetta attività;
- dell’attinenza, diretta o indiretta, dell’attività da rendersi nell’ambito dell’assolvimento dell’incarico con le funzioni dell’ufficio ricoperto.
- L’autorizzazione, per ciascun incarico, viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Personale, sentito il Sindaco per gli incarichi da conferirsi ai titolari di posizioni organizzative ai sensi del successivo comma 8 e per gli incarichi da affidarsi al restante personale dipendente, sulla base di formale istanza inoltrata dall’Ente fruitore e rivolta al Settore personale, contenente la dettagliata descrizione della tipologia di prestazioni richieste, la compiuta durata ed intensità dell’incarico, nonché il compenso spettante, proposto o convenuto. L’autorizzazione può essere richiesta, altresì, dal dipendente interessato.
- Le prestazioni autorizzabili devono necessariamente rivestire il carattere della temporaneità e dell’occasionalità.
- Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia autorizzata.
- Sono fatte salve, per i dipendenti con rapporto a tempo parziale, eventuali disposizioni legislative, generali o speciali, e contrattuali collettive disciplinanti la materia.
- Gli incarichi sono espletati compatibilmente con l’osservanza dell’orario di servizio e di lavoro, non possono interferire in alcun modo con i doveri d’ufficio, né è consentito utilizzare strumenti o mezzi dell’ufficio per il loro assolvimento.
- L’autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del settore personale, previo nulla-osta del funzionario cui il dipendente risulta subordinato o del Sindaco, se relativa a un Dirigente, o Responsabile di Settore, che dovrà, tra l’altro, valutare la compatibilità dell’incarico con il programma di lavoro prefissato nel Piano esecutivo di gestione, nonché con l’andamento dell’attività lavorativa stessa.
- In sede di valutazione della compatibilità dell’incarico con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio, il soggetto autorizzante dovrà tenere conto anche della durata del rapporto, dell’impegno richiesto e del compenso che verrà corrisposto, in relazione all’incarico da affidarsi.
- L’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico si intende concessa se entro trenta giorni dalla produzione della relativa istanza o comunicazione il Responsabile del settore personale non ha adottato alcun provvedimento di motivato diniego, ai sensi delle presenti disposizioni regolamentari e delle vigenti prescrizioni legislative, segnatamente con riferimento all’articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni.
- L’autorizzazione può essere sospesa o revocata, su richiesta del funzionario della struttura di appartenenza o del Sindaco, se trattasi di Responsabile di Settore o Dirigente incaricato ai sensi del presente strumento regolamentare, quando sopravvenute gravi esigenze di servizio richiedano la necessaria presenza dell’interessato in orario di lavoro ordinario e/o straordinario, coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.
Art. 125
Obbligo di comunicazione
Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, i dipendenti autorizzati ad espletare incarichi presso altri enti pubblici o soggetti privati sono tenuti a richiedere, a questi ultimi, l’invio, all’Amministrazione Comunale di appartenenza, della prevista certificazione.
Art. 126
Norme abrogate e disapplicate
- Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne dell’Amministrazione Comunale, che risultino incompatibili con le norme di cui al presente atto disciplinatorio.
- Devono intendersi disapplicate le clausole negoziali collettive vertenti su materie ed oggetti che rinvengano legittima, compiuta ed esaustiva disciplina nel presente atto regolamentare, salvo quelle che, comunque, verranno sottoposte e rimesse a disciplina contrattuale integrativa a livello decentrato.
Art. 127
Ultrattività
Conservano piena efficacia le norme regolamentari e contrattuali collettive, inerenti ad oggetti non disciplinati dal presente provvedimento regolamentare, che siano conformi ai principi ed alle disposizioni da esso recati.
Art. 128
Norma di chiusura
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio ad appositi atti di organizzazione adottati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come rispettivamente modificati, da ultimo, dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dagli organi comunali competenti, in applicazione del principio di separazione dei poteri di cui all’articolo 3.
Art. 129
Verifica di tenuta del sistema ordinamentale
- L’Amministrazione Comunale procederà, trascorso un anno dalla prima applicazione del presente regolamento, ad una verifica in merito all’impatto attuativo del rinnovato modello ordinamentale, sulla funzionalità generale delle strutture organizzative dell’Ente e sui servizi dallo stesso prodotti, allo scopo di individuare ogni possibile disfunzione operativa e criticità erogativa ed al fine di apportare, al modello medesimo, gli eventuali opportuni o necessari correttivi e miglioramenti definitori.
- Competente alla formulazione delle proposte modificative, integrative od adeguative del presente regolamento il Segretario o Direttore Generale, coadiuvato dalla struttura operante in materia di organizzazione, se istituita o, in mancanza dal servizi competente in materia di personale, cui dovranno essere rivolte le conformi proposte dai soggetti a diverso titolo interessati.
= = = = = = = = = = = = = =
A L L E G A T O N° 1
POSIZIONI PROPEDEUTICHE E FINALI
PER PARTICOLARI PROFILI O FIGURE PROFESSIONALI
POSIZIONE D1
- Specialista di Vigilanza (cat. D1)
Il personale dell’area di vigilanza attualmente inquadrato nella ex 6° qualifica funzionale che si trovi in una delle ipotesi di cui all’art. 29 dell’accordo integrativo nazionale al vigente C.C.N.L. per il quadriennio 1998 – 2001 è inquadrato nella Cat. D 1 a seguito di previsione di idoneo posto nella dotazione organica dell’ente e con le altre modalità dalla stessa norma previste entro due mesi.
A L L E G A T O N° 2
REQUISITI DI ACCESSO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI
POSIZIONE B1
(REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO)
- Ascrizione alla categoria A e possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno: licenza di scuola dell’obbligo, accompagnato da eventuale attestato di qualifica professionale afferente alle funzioni caratterizzanti la posizione professionale e/o da particolari abilitazioni e/o esperienze professionali
- Assolvimento dell’obbligo scolastico, accompagnato da un’anzianità di servizio maturata, presso l’Ente, nella categoria A, così determinata, anche mediante opportune corrispondenze con la qualifica funzionale di precedente ascrizione, fermo restando il possesso, ove richiesto, di eventuale attestato professionale e/o di particolari abilitazioni e/o esperienze professionali:
12 mesi di effettivo servizio in posizione economica A4
18 mesi di effettivo servizio in posizione economica A3
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica A2
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica A1
POSIZIONE B3
(REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO)
- Ascrizione alla categoria B, percorso di sviluppo economico B1/B4 e possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno: diploma di qualifica professionale, eventualmente accompagnato da particolari titoli abilitativi e/o esperienze professionali;
- Possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore, accompagnato da un’anzianità di servizio maturata, presso l’Ente, nella categoria B e nel percorso di sviluppo economico B1/B4, così determinata, anche mediante opportune corrispondenze con la qualifica funzionale di precedente ascrizione, fermo restando il possesso, ove richiesto, di particolari titoli abilitativi e/o esperienze professionali:
Area omogenea
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica B2
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica B1
Area disomogenea
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica B2
48 mesi di effettivo servizio in posizione economica B1
POSIZIONE C1
(REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO)
- Ascrizione alla categoria B e possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno: diploma di scuola media superiore
- Possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore, accompagnato da un’anzianità di servizio maturata, presso l’Ente, nella categoria B così determinata, anche mediante opportune corrispondenze con la qualifica funzionale di precedente ascrizione:
Area omogenea
9 mesi di effettivo servizio in posizione economica B6
15 mesi di effettivo servizio in posizione economica B5
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica B4
30 mesi di effettivo servizio in posizione economica B3
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica B2
48 mesi di effettivo servizio in posizione economica B1
Area disomogenea
18 mesi di effettivo servizio in posizione economica B6
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica B5
30 mesi di effettivo servizio in posizione economica B4
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica B3
48 mesi di effettivo servizio in posizione economica B2
60 mesi di effettivo servizio in posizione economica B1
POSIZIONE D1
(REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO)
- Ascrizione alla categoria C e possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno: diploma di laurea breve o diploma di laurea lunga
- Possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore, accompagnato da un’anzianità di servizio maturata, presso l’Ente, nella categoria C così determinata, anche mediante opportune corrispondenze con la qualifica funzionale di precedente ascrizione:
Area omogenea
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica C4
30 mesi di effettivo servizio in posizione economica C3
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica C2
48 mesi di effettivo servizio in posizione economica C1
Area disomogenea
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica C4
48 mesi di effettivo servizio in posizione economica C3
54 mesi di effettivo servizio in posizione economica C2
60 mesi di effettivo servizio in posizione economica C1
POSIZIONE D3
(REQUISITI A POSSESSO ALTERNATIVO)
- Ascrizione alla categoria D, percorso di sviluppo economico D1/D3 e possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l’accesso dall’esterno: diploma di laurea ed eventuale specializzazione o abilitazione e/o particolari esperienze professionali
- Possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore, corso di formazione pluri-specialistico inerente alle funzioni da assumere della durata di 100 ore e anzianità di servizio maturata, presso l’Ente, nella categoria D così determinata, anche mediante opportune corrispondenze con la qualifica funzionale di precedente ascrizione, fermo restando il possesso, ove richiesto, di eventuale specializzazione o abilitazione e/o particolari esperienze professionali:
Area omogenea
24 mesi di effettivo servizio in posizione economica D2
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica D1
Area disomogenea
36 mesi di effettivo servizio in posizione economica D2
48 mesi di effettivo servizio in posizione economica D1
___________
Il Segretario Generale Il Sindaco